Indennità nelle piccole imprese: questione inammissibile (Corte cost. ord. n. 131/2026)
Con l’ordinanza n. 131 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Padova sull’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. La Corte non ha quindi deciso il dubbio nel merito: si è limitata a constatare che la questione non aveva più un oggetto.
Il giudizio di partenza. La questione nasce da una causa di lavoro davanti al Tribunale di Padova. Nel processo erano convenute tre società, che hanno chiesto il rigetto del ricorso contestando che vi fossero le condizioni per imputare loro in modo indifferenziato il rapporto di lavoro. Il giudice ha osservato che, se il licenziamento fosse risultato illegittimo e non fosse stato possibile considerare le tre società come un unico datore, avrebbe dovuto applicare la norma censurata. Quella norma prevede che l’indennità sia dimezzata e non possa superare il limite di sei mensilità.
Il dubbio del giudice. Secondo il Tribunale, un importo compresso tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità non permette di adeguare la somma alla specificità di ogni singola vicenda. I parametri richiamati erano gli articoli 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 24 della Carta sociale europea. La parte ricorrente aveva sostenuto che la norma, non tenendo conto della distanza tra numero dei dipendenti ed effettiva forza economica dell’impresa, incide negativamente sull’adeguatezza del risarcimento. Il giudice aveva aggiunto che l’inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 183 del 2022 legittimava di riproporre la questione.
Perché la Corte non ha deciso. Dopo l’ordinanza di rimessione è intervenuta la sentenza n. 118 del 2025, con cui la stessa Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”. In quella decisione il vizio non è stato individuato nel dimezzamento degli importi, ma nell’imposizione di un tetto all’indennità per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, fissato in sei mensilità. La questione sollevata a Padova era sovrapponibile a quella già accolta. Essendo la parte di norma censurata già venuta meno, la nuova questione è rimasta priva di oggetto. La Corte precisa che questa ragione di inammissibilità, manifesta e radicale, assorbe la valutazione di ogni altro eventuale vizio processuale.
Che cosa resta. Il giudizio davanti alla Corte si chiude senza una nuova pronuncia sul contenuto della norma. La causa torna al Tribunale di Padova, che deciderà applicando la disposizione come risulta oggi, cioè senza il tetto delle sei mensilità già rimosso nel 2025. Sul dimezzamento dell’indennità, invece, questa ordinanza non dice nulla di nuovo.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/131
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