Referendum sui licenziamenti: quesito ammissibile (Corte cost. n. 12/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per abrogare per intero il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, quello sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. La Corte non ha giudicato se quelle regole siano giuste o sbagliate: ha solo verificato che il quesito possa essere sottoposto al voto.
Di che norma si parla. Il decreto del 2015 disciplina le conseguenze del licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in poi. Prima di quel decreto il quadro era diverso. Per i datori sopra una certa dimensione valeva l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che prevede la reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento di un’indennita’ e il versamento dei contributi. Per i datori piu’ piccoli valeva l’articolo 8 della legge n. 604 del 1966, che prevede la riassunzione oppure un’indennita’ in denaro. La legge n. 92 del 2012 aveva gia’ ridotto i casi di reintegrazione, riservandola alle violazioni piu’ gravi. Il decreto del 2015, come ricorda la Corte, ha poi ridimensionato in via generale la tutela in denaro e ristretto ancora la reintegrazione, escludendola del tutto per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Come si e’ arrivati alla Corte. Tredici cittadini hanno promosso la richiesta di referendum. Il 12 dicembre 2024 l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato la richiesta conforme alla legge e ha riformulato il quesito, elencando le modifiche subite dal decreto e le quattro sentenze della Corte costituzionale che lo avevano gia’ inciso. Il quesito ha ricevuto la denominazione «Contratto di lavoro a tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione». I promotori hanno depositato una memoria: a loro avviso l’abrogazione riporterebbe a una disciplina unica per tutti i lavoratori, senza piu’ distinzione in base alla data di assunzione. Il Presidente del Consiglio dei ministri non e’ intervenuto.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha svolto tre verifiche. Primo: la materia. Le norme del decreto non rientrano tra quelle che l’articolo 75 della Costituzione sottrae al referendum, come le leggi tributarie o di bilancio. Secondo: il vuoto normativo. Se il referendum passasse, non resterebbe un buco. Tornerebbero ad applicarsi a tutti l’articolo 18 dello Statuto e l’articolo 8 della legge del 1966, norme che sono ancora in vigore ma oggi si applicano solo a chi era gia’ in servizio al 7 marzo 2015. Non si tratta quindi di far rivivere leggi abrogate, ma di allargare l’ambito di norme gia’ esistenti. Terzo: l’unita’ del quesito. La Corte ricorda che l’articolo 75 ammette espressamente l’abrogazione totale di una legge, anche se articolata e complessa. Occorre pero’ che dal quesito emerga uno scopo comune. Qui lo scopo c’e’: eliminare la divisione tra assunti prima e dopo il 7 marzo 2015 e ricondurre a una sola disciplina le conseguenze del licenziamento illegittimo.
Un punto che la Corte non nasconde. La Corte segnala che l’abrogazione non produrrebbe sempre un aumento delle tutele. In alcuni casi particolari il lavoratore avrebbe meno protezione di oggi: per esempio nel licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto per malattia o infortunio, e nel licenziamento dei dipendenti delle cosiddette organizzazioni di tendenza. Secondo la Corte questo non toglie chiarezza al quesito, perche’ l’elettore e’ chiamato a una valutazione complessiva, non a giudicare ogni singola disposizione.
Cosa cambia in pratica. Questa decisione non modifica nulla delle regole sui licenziamenti. Il decreto del 2015 resta in vigore. La pronuncia apre soltanto la strada alla consultazione popolare: saranno gli elettori a decidere se abrogarlo. Solo in caso di esito abrogativo le conseguenze del licenziamento illegittimo tornerebbero a essere le stesse per tutti i lavoratori, a prescindere dalla data di assunzione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/12