Bilancio di Bolzano: processo estinto dopo la rinuncia (Corte cost. ord. n. 29/2025)
La decisione. Con l’ordinanza n. 29 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. Non ha quindi deciso se le norme contestate fossero legittime o no: la questione di fondo resta senza risposta.
Il giudizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva presentato tre ricorsi contro alcune norme della Provincia autonoma di Bolzano: l’articolo 7 della legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16 (legge di stabilità provinciale per il 2023), alcune disposizioni della legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 17 (bilancio di previsione 2023-2025) e diverse disposizioni della legge provinciale 9 gennaio 2023, n. 1 (disposizioni collegate alla legge di stabilità). Si trattava di un giudizio in via principale, cioè di un ricorso dello Stato rivolto direttamente contro leggi provinciali.
Il problema sollevato. Secondo il Governo, la copertura delle spese prevista per l’esercizio 2025 non teneva conto della riduzione di 103,1 milioni di euro del trasferimento dal bilancio dello Stato, disposta dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 234 del 2021. Da qui la denuncia di violazione dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione e dell’articolo 19 della legge n. 196 del 2009 e, per due dei tre ricorsi, anche dell’articolo 117 della Costituzione sull’armonizzazione dei bilanci pubblici. La Provincia si era costituita in giudizio e aveva chiesto di dichiarare i ricorsi inammissibili o comunque non fondati.
Perché il processo si è chiuso. Nel corso del giudizio le parti hanno cercato e poi raggiunto un accordo. Dopo alcune modifiche legislative provinciali, da ultimo l’abrogazione dell’articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2023, il Presidente del Consiglio ha depositato il 25 gennaio 2025 gli atti di rinuncia a tutti i ricorsi: riteneva venuto meno il proprio interesse e dava atto che le norme impugnate non erano state applicate nel frattempo. Il 27 gennaio 2025 la Provincia autonoma di Bolzano ha accettato la rinuncia. La Corte ha riunito i tre giudizi e ha applicato l’articolo 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, estingue il processo.
Cosa resta. Le norme provinciali impugnate non sono state dichiarate illegittime, ma non sono nemmeno state confermate nel merito. La contestazione si è chiusa perché Stato e Provincia hanno trovato un’intesa sulle risorse, non perché la Corte abbia detto se quelle previsioni di bilancio rispettavano la Costituzione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/29
Nota della Redazione
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