Extraprofitti energia 2022: rinvio alla Corte UE (Corte cost. ord. n. 21/2025)
La decisione. Con l’ordinanza n. 21 del 2025 la Corte costituzionale non ha deciso se il contributo di solidarietà sugli extraprofitti del settore energetico sia legittimo. Ha sospeso il proprio giudizio e ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di interpretare il regolamento (UE) 2022/1854. La norma sotto esame è l’articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
La norma. Il comma 115 istituisce un contributo di solidarietà temporaneo a carico di chi produce energia elettrica per la vendita, produce gas metano o estrae gas naturale, rivende energia elettrica, gas metano e gas naturale, oppure produce, distribuisce e commercia prodotti petroliferi. Grava anche su chi importa questi beni per rivenderli. È dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi deriva da quelle attività. Si calcola sugli utili del 2022 che superano del 10 per cento la media dei quattro esercizi precedenti, con aliquota del 50 per cento.
I casi. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato sette questioni identiche, nate dai ricorsi di società che producono energia elettrica, di imprese petrolifere e di distributori di carburanti e di gas contro gli atti con cui l’Agenzia delle entrate ha dato attuazione al contributo. Altre due questioni arrivano dalle Corti di giustizia tributaria di primo grado di Messina e di Trieste, dove le imprese avevano chiesto il rimborso di quanto versato e l’Agenzia non aveva risposto.
Il dubbio dei giudici. Il regolamento europeo prevede due misure distinte. Il tetto sui ricavi, fissato in 180 euro per megawattora, colpisce i produttori di energia elettrica da fonti con costi bassi. Il contributo di solidarietà colpisce invece le imprese che ricavano almeno il 75 per cento del fatturato dall’estrazione, dalla raffinazione del petrolio o dalla fabbricazione di prodotti di cokeria. Secondo i giudici il legislatore italiano ha esteso il contributo a soggetti che il regolamento non contempla, cioè i produttori e i venditori di energia elettrica e gli operatori a valle della filiera petrolifera. Da qui il contrasto con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, che vincola lo Stato al rispetto del diritto dell’Unione. I giudici hanno sollevato anche censure fondate sugli articoli 3 e 53 della Costituzione, cioè su uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva.
Il ragionamento della Corte. La Corte espone entrambe le letture possibili. Il testo del regolamento e i suoi considerando sembrano separare le due platee, e questo farebbe pensare che gli Stati non possano allargarle. In senso opposto la Corte osserva che il regolamento si fonda sull’articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che non consente misure di armonizzazione e lascia agli Stati la competenza sulle imposte dirette; che lo stesso regolamento riconosce ampi margini di scelta su annualità, aliquota, base imponibile e destinazione del gettito; che la sua finalità ultima è finanziare aiuti a famiglie e imprese contro il caro energia. La Corte richiama poi i dati italiani: nel 2022 il gas naturale copriva il 48,6 per cento del mix energetico nazionale e i rincari sono stati tra i più alti d’Europa, mentre estrazione di petrolio e carbone pesavano per l’1,16 e per l’8,34 per cento. Con la sola platea del regolamento il gettito sarebbe stato circa la metà. Per questo l’allargamento potrebbe anche essere una misura nazionale equivalente. Il dubbio resta e spetta ai giudici europei scioglierlo.
Cosa cambia in pratica. Per ora nulla. La norma resta in vigore e il contributo resta dovuto. Il giudizio davanti alla Corte costituzionale è sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di giustizia. Le censure fondate sugli articoli 3 e 53 della Costituzione sono state riservate alla decisione finale. La Corte ha però già osservato che gli importi restituiti al Gestore dei servizi energetici per il superamento del tetto sui ricavi sono costi d’impresa e non entrano nella base del contributo: su quel punto una doppia imposizione non c’è. Chi ha chiesto il rimborso dovrà attendere la risposta europea e poi la pronuncia definitiva.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/21
Nota della Redazione
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