Socio accomandante tassato anche senza utili incassati (Corte cost. ord. n. 50/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate sull’articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, il testo unico delle imposte sui redditi. È la norma che attribuisce al socio di una società di persone la quota di reddito della società, indipendentemente dalla percezione: il socio paga l’imposta sul reddito prodotto dalla società anche se non ha incassato nulla. La Corte ha confermato che questa regola vale anche per il socio accomandante di una società in accomandita semplice.
Il caso. Una socia accomandante di una società in accomandita semplice ha ricevuto un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2016. Ha impugnato l’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine sostenendo di non aver percepito alcun reddito dalla società, di aver interrotto da anni i rapporti con essa e di essere del tutto estranea alla sua attività economica. L’Agenzia delle entrate ha replicato che la norma impone di imputare il reddito al socio in proporzione alla quota di partecipazione, appunto indipendentemente dalla percezione.
Il dubbio del giudice. Il giudice tributario ha ritenuto la norma in contrasto con tre articoli della Costituzione. Con l’articolo 3, primo comma, sull’uguaglianza: la regola tratterebbe allo stesso modo situazioni diverse, sia all’interno delle società di persone, sia rispetto ai soci delle società di capitali. Con l’articolo 53, primo comma, sulla capacità contributiva: tassare un reddito mai incassato non troverebbe giustificazione in esigenze di cautela fiscale. Con l’articolo 24, secondo comma, sul diritto di difesa: il socio accomandante non partecipa al contraddittorio con l’amministrazione finanziaria e non può accedere direttamente alle carte sociali. Il giudice ha sottolineato che l’accomandante ha poteri di controllo più deboli degli altri soci, perché l’articolo 2320 del codice civile gli riconosce solo la comunicazione annuale del bilancio. Ha inoltre richiamato la posizione dei soci di società a responsabilità limitata con pochi soci, per i quali la giurisprudenza ammette solo una presunzione di distribuzione degli utili, superabile con prova contraria.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha richiamato la propria sentenza n. 201 del 2020, che aveva già esaminato la posizione del socio accomandante. Sull’uguaglianza, osserva che tutti i soci di società di persone hanno un potere e un onere di controllo sull’attività sociale, in base agli articoli 2261 e 2320 del codice civile, e sono quindi in grado di conoscere l’incremento patrimoniale prodotto. Per questo la distinzione tra soci amministratori e non amministratori è irrilevante. Il confronto con le società di capitali non regge per la diversità di struttura fra i due tipi societari. Il richiamo all’articolo 116 del testo unico è inconferente: per le società di persone la trasparenza è stabilita a monte dal legislatore ed è una tipizzazione legale, non una presunzione di distribuzione degli utili. Sulla capacità contributiva, la Corte ribadisce che il socio si trova già in una relazione con il reddito societario idonea a integrare il possesso che l’IRPEF presuppone; la scelta si giustifica anche con il minore livello di formalizzazione delle società di persone e con l’esigenza di prevenire l’elusione. Sul diritto di difesa, la Corte osserva che l’accertamento e il contraddittorio si svolgono verso la società, perché lo schermo societario permane, e che la giurisprudenza afferma il litisconsorzio necessario tra società e soci: il ricorso proposto anche da un solo socio o dalla società riguarda inscindibilmente tutti, salvo questioni personali.
Cosa cambia in pratica. Nulla cambia rispetto a prima. Chi è socio accomandante di una società in accomandita semplice continua a dover dichiarare e pagare l’IRPEF sulla quota di reddito della società, anche se non ha ricevuto denaro e anche se non partecipa alla gestione. Non aver esercitato i poteri di controllo previsti dal codice civile non riduce l’imposta. Il socio che contesta l’accertamento può far valere le proprie ragioni nel processo tributario, dove la controversia coinvolge insieme la società e tutti i soci. La causa davanti al giudice di Udine riprende ora il suo corso, senza che la norma sia stata toccata.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/50