Nozione di informazione privilegiata e price sensitive rimessa alla pubblica udienza (Cass. civ. n. 27949 del 04.10.2023)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza interlocutoria non definisce il giudizio ma dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza, ritenendo opportuno un approfondimento collegiale sulla ricostruzione della nozione di informazione privilegiata e di price sensitive, con specifico riferimento all’interpretazione dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/1055 del 29/06/2016, che disciplina il ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate. La decisione assume rilievo in relazione all’onere dell’emittente di attivare l’istituto del ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate e alla conseguente tenuta della lista dei soggetti che vi hanno avuto accesso, ai sensi dell’art. 115-bis d.lgs. 58/1998.
Il Fatto
La società ricorrente aveva diffuso, tramite il sistema SDIR, le stime preliminari dei risultati per l’esercizio 2017, con l’indicazione del raggiungimento di un utile netto consolidato del Gruppo in aumento, della proposta di aumento del dividendo ordinario e della conferma dell’obiettivo del business plan. Nello stesso giorno, un azionista aveva diffuso un distinto comunicato stampa annunciando lo studio di un’operazione di rafforzamento della partecipazione nel capitale sociale. La quotazione dei titoli registrò una variazione positiva del 12,76%, a fronte dello 0,49% dell’indice di riferimento.
La Consob, con delibera, aveva inflitto alla società due sanzioni amministrative: una per violazione dell’art. 17, quarto comma, Regolamento UE n. 596/2014 e dell’art. 114, terzo comma, d.lgs. 58/1998, per non aver attivato l’istituto del ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate; l’altra per la mancata apertura della lista dei soggetti che avevano avuto accesso alle informazioni privilegiate. L’opposizione proposta avverso la delibera era stata respinta dalla Corte d’appello di Milano.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel valutare i motivi di ricorso, ha rilevato che il terzo e il quarto motivo involgono la ricostruzione della nozione di informazione privilegiata e price sensitive, con specifico riferimento all’interpretazione dell’art. 7 del Regolamento europeo 2016/1055.
La questione è stata ritenuta di particolare complessità, tale da richiedere un approfondimento in sede di pubblica udienza, e non in camera di consiglio, al fine di garantire una compiuta delibazione in ordine alla corretta applicazione dei principi europei in materia di ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate.
La Corte ha, quindi, disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza, rinviando la causa a nuovo ruolo, senza pronunciarsi sul merito delle censure proposte dalla società ricorrente.
Nota della Redazione
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