Case abusive entro 150 metri dal mare in Sicilia (Corte cost. n. 72/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 2, comma 3, della legge della Regione siciliana n. 15 del 1991. Quella norma afferma che il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia, previsto dalla legge regionale n. 78 del 1976, vale in modo diretto e immediato anche verso i privati. Per la Corte si tratta di una vera norma di interpretazione autentica: il divieto vale per i privati fin dal 1976.
Le norme. L’articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 78 del 1976 stabilisce che, ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali, le costruzioni devono arretrarsi di 150 metri dalla battigia. Entro quella fascia sono ammesse solo opere destinate alla diretta fruizione del mare e la ristrutturazione degli edifici esistenti senza aumento di volume. La legge regionale n. 37 del 1985, che ha adattato alla Sicilia il primo condono edilizio della legge statale n. 47 del 1985, esclude dalla sanatoria le costruzioni eseguite in violazione di quel divieto.
Il caso. Davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana pendevano diciotto appelli contro dinieghi comunali di condono edilizio e le conseguenti ordinanze di demolizione. Si trattava di opere costruite senza titolo, a meno di 150 metri dalla battigia, dopo il 31 dicembre 1976 e fino al 1° ottobre 1983, termine ultimo per accedere a quel condono. Il punto comune era uno: al momento della costruzione i comuni interessati non avevano ancora inserito il vincolo nei propri piani urbanistici.
Il dubbio del giudice. Secondo il giudice rimettente, la norma del 1976 si rivolgeva soltanto ai comuni, perche’ il suo testo lega la prescrizione alla formazione degli strumenti urbanistici. Il divieto avrebbe quindi vincolato i privati solo dopo il recepimento nei piani comunali. Ne conseguiva che la norma del 1991 non era interpretativa ma innovativa e retroattiva: avrebbe cancellato a posteriori la possibilita’ di sanare quelle opere. Sarebbero stati violati gli articoli 3, 10, 25, secondo comma, 42, 44, 47, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il ragionamento della Corte. Una legge e’ di interpretazione autentica quando sceglie uno dei significati gia’ ricavabili dal testo interpretato. La Corte ha ritenuto che la formulazione del 1976 non fosse chiara. L’inizio della disposizione richiama la pianificazione comunale, ma il seguito e’ perentorio: le costruzioni devono arretrarsi ed entro la fascia sono consentite solo alcune opere. L’articolo 19 della stessa legge ammette poi una deroga espressa a quel divieto: se serve una deroga, il divieto opera anche verso i privati. La lettura imposta nel 1991 rientrava quindi tra i significati possibili del testo originario. Norma interpretata e norma interpretativa si saldano e valgono come precetto unico fin dall’inizio.
L’affidamento dei proprietari. La Corte ha escluso la lesione di un affidamento meritevole. Chi costruisce senza titolo non puo’ vantare alcun affidamento sulla edificabilita’. Restava l’aspettativa della sanatoria, ma gia’ le leggi regionali del 1980 e del 1981 escludevano dal recupero le costruzioni realizzate in violazione dello stesso divieto, anche nei comuni privi di strumenti urbanistici, e la legge del 1985 ha ripreso quella formulazione.
Le altre censure. Le questioni su proprieta’, vincoli sopravvenuti e materia penale muovevano dal presupposto della retroattivita’: caduto il presupposto, sono state respinte. La censura fondata sull’articolo 97, secondo comma, e’ stata dichiarata inammissibile perche’ priva di motivazione. Inammissibile per difetto di rilevanza anche la questione proposta in via subordinata sulla norma regionale del 1985 che esclude dal condono.
Cosa cambia. Per chi possiede in Sicilia un immobile costruito senza titolo entro 150 metri dalla battigia dopo il 31 dicembre 1976, il primo condono edilizio resta precluso. Non conta che il comune non avesse ancora inserito il vincolo nel piano urbanistico: il divieto opera verso i privati dal 1976. I dinieghi di condono e le ordinanze di demolizione impugnati restano fondati su una norma che la Corte non ha censurato.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/72