Abuso d’ufficio abrogato: resta valida l’abolizione (Corte cost. n. 95/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha respinto gli attacchi alla norma che ha cancellato il reato di abuso d’ufficio, cioe’ l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha abrogato l’articolo 323 del codice penale. Le questioni sollevate in riferimento agli articoli 3 e 11 della Costituzione sono state dichiarate inammissibili, quelle riferite all’articolo 117, primo comma, sono state dichiarate non fondate: l’abrogazione resta in piedi e il reato non torna in vigore.
Il caso. Quattordici ordinanze di rimessione sono state riunite in un unico giudizio, deciso con sentenza depositata il 3 luglio 2025. A sollevare il dubbio sono stati tredici giudici di merito, tra tribunali e giudici per le indagini preliminari di varie sedi, e la sesta sezione penale della Corte di cassazione. Davanti a loro pendevano processi per fatti che fino al 2024 rientravano nell’abuso d’ufficio: concorsi pubblici e universitari con parametri costruiti su misura, affidamenti di contratti comunali in violazione di legge, concessioni edilizie e autorizzazioni ambientali rilasciate irregolarmente, mancata astensione di chi si trovava in conflitto di interessi. Abrogato il reato, quei processi non potevano piu’ proseguire su quella base.
Il dubbio dei giudici. Secondo i rimettenti l’abrogazione lasciava scoperte condotte gravi contro il buon andamento e l’imparzialita’ della pubblica amministrazione, tutelati dall’articolo 97 della Costituzione. Soprattutto, sostenevano che l’Italia avesse assunto un obbligo internazionale di punire quel tipo di condotte con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, firmata a Merida. Da qui la tesi centrale: esisterebbe un divieto di tornare indietro, un obbligo di non regressione, che impedirebbe di eliminare un reato gia’ introdotto. Venivano richiamati anche il principio di uguaglianza e i limiti alla sovranita’ previsti dall’articolo 11.
Il primo ostacolo. La Corte ha ricordato che, in materia penale, di regola non puo’ pronunciare decisioni che ampliano la punibilita’. Lo impedisce la riserva di legge: decidere cosa e’ reato spetta al Parlamento. Le eccezioni sono poche e ben delimitate: norme penali di favore che creano irragionevoli zone franche, vizi nel procedimento di formazione della legge, effetti indiretti di norme processuali, contrasto con obblighi europei o internazionali. Qui non ricorreva la prima ipotesi: una norma di favore si riconosce dal confronto con altre norme presenti nell’ordinamento e ancora applicabili, non dal confronto tra la disciplina attuale e quella precedente ormai abrogata. Chiedere il ripristino di una norma cancellata e’ operazione preclusa alla Corte. Per questo le censure sull’articolo 3 sono state dichiarate inammissibili. Inammissibili anche quelle sull’articolo 11, perche’ quel parametro riguarda i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea e i giudici non hanno spiegato perche’ dovrebbe valere per un trattato internazionale.
La Convenzione di Merida. Sul punto decisivo la Corte e’ entrata nel merito e ha detto no. L’articolo 19 della Convenzione non impone agli Stati di punire l’abuso d’ufficio: chiede loro di prendere in considerazione l’adozione di una simile incriminazione, valutandone la compatibilita’ con il proprio ordinamento. E’ un obbligo di valutare, non di incriminare. Non esiste neppure un obbligo di mantenere in vita il reato una volta introdotto: compiuta la scelta di punire, lo Stato puo’ tornare sui propri passi, riesaminare vantaggi e svantaggi dell’incriminazione ed eventualmente abolirla. Nessun divieto di regressione, quindi, e nessuna violazione dell’articolo 117, primo comma.
Cosa cambia. L’abrogazione dell’abuso d’ufficio e’ definitiva e non puo’ essere rimessa in discussione davanti alla Corte costituzionale. La Corte ha riconosciuto che restano vuoti di tutela, ma ha chiarito che colmarli con una nuova norma penale e’ una decisione politica che spetta al Parlamento. Ha anche ricordato che la tutela del buon andamento e dell’imparzialita’ dell’amministrazione non passa necessariamente dal diritto penale: la responsabilita’ civile e amministrativa, quella contabile ed erariale, le sanzioni disciplinari e le misure di prevenzione della corruzione sono strumenti che vanno anzi preferiti quando riescono ad assicurare una tutela efficace. Per il cittadino che ritiene di aver subito un danno da un atto illegittimo della pubblica amministrazione, la strada resta quella dei rimedi amministrativi, risarcitori e disciplinari.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/95