Evasione dai domiciliari: punibile anche l’indagato (Corte cost. n. 107/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata sull’articolo 385, terzo comma, del codice penale, la norma che punisce l’evasione. Resta quindi punibile anche chi si allontana dagli arresti domiciliari quando e’ ancora indagato e non e’ stato ancora rinviato a giudizio.
La norma. Il primo comma dell’articolo 385 punisce con la reclusione da uno a tre anni chi, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade. Il terzo comma estende le stesse disposizioni all’imputato che, trovandosi in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo indicato nel provvedimento, se ne allontana, e al condannato ammesso a lavorare fuori dal carcere. Il testo di quel terzo comma parla dunque solo di imputato.
Il caso. Una persona era stata arrestata in flagranza e posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Due giorni dopo risultava assente dall’abitazione senza giustificazione. In quel momento non era ancora imputata: l’azione penale non era stata esercitata e la sua posizione era quella di persona sottoposta alle indagini preliminari.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale di Pisa, sezione penale, ha sospeso il processo e si e’ rivolto alla Corte. Secondo il giudice, applicare all’indagato una norma che parla di imputato significa allargare la punibilita’ oltre il testo scritto. Sarebbe cioe’ un’applicazione per analogia a sfavore dell’imputato, vietata in materia penale. Il parametro invocato e’ l’articolo 25 della Costituzione, che impone che i reati siano previsti da una legge chiara e precisa. Il giudice osservava anche che il terzo comma e’ stato scritto nel 1982, prima che il codice di procedura penale introducesse la figura dell’indagato.
Il ragionamento della Corte. La Corte parte proprio da quella data. Nel 1982 era in vigore il codice di procedura penale del 1930, che non conosceva la persona sottoposta alle indagini. L’articolo 78 di quel codice stabiliva che assumeva la qualita’ di imputato chi veniva posto in stato di arresto a disposizione dell’autorita’ giudiziaria o colui al quale, in un atto qualsiasi del procedimento, veniva attribuito il reato. Bastavano quindi elementi anche non particolarmente qualificati che facessero ipotizzare il coinvolgimento della persona nei fatti. La qualifica di imputato copriva percio’ l’intera vicenda, comprese le indagini. Il codice del 1988 ha separato la fase delle indagini preliminari da quella successiva all’esercizio dell’azione penale e ha creato due nomi diversi per due momenti: indagato e imputato.
Nessuna analogia. Per la Corte non serve alcun ragionamento analogico. La parola imputato usata nel 1982 va letta con il linguaggio tecnico dell’epoca in cui e’ stata scritta. In quel perimetro rientrava gia’ il soggetto sottoposto alle indagini: si tratta della stessa posizione, chiamata poi con un nome diverso. La Corte ribadisce che il divieto di analogia in materia penale e’ un limite insuperabile per il giudice, perche’ e’ il testo della legge, e non l’interpretazione successiva della giurisprudenza, a dover avvertire il cittadino delle conseguenze delle proprie condotte. Ma qui il testo, correttamente contestualizzato, comprende gia’ quella situazione. Non c’e’ quindi violazione del principio di legalita’.
Cosa cambia in pratica. Nulla per chi si trova agli arresti domiciliari. Allontanarsi dal luogo indicato nel provvedimento resta reato anche se il procedimento e’ fermo alla fase delle indagini e non e’ ancora arrivata la richiesta di rinvio a giudizio. La distinzione fra indagato e imputato, che conta per molti altri aspetti del processo, non incide sulla punibilita’ dell’evasione. Chi e’ sottoposto alla misura deve restare nel luogo stabilito e uscirne solo se autorizzato dal giudice.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/107
Nota della Redazione
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