Sequestro di prevenzione: quando il giudice non è ricusabile (Corte cost. n. 182/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha esaminato le regole sulla ricusazione del giudice contenute nell’art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, letto insieme all’art. 36, comma 1, lettera g). Ha stabilito che chi è sottoposto a un procedimento di prevenzione patrimoniale non può ricusare il giudice per il solo fatto che, in quello stesso procedimento, il giudice abbia restituito gli atti all’autorità che ha proposto la misura, chiedendo ulteriori accertamenti sui beni.
Il caso. Il Tribunale di Firenze doveva decidere su una richiesta di sequestro e confisca di prevenzione dei beni di una persona. Ha ritenuto le indagini incomplete e ha restituito gli atti al pubblico ministero, indicando quali accertamenti patrimoniali mancavano. Ricevuta l’integrazione, lo stesso Tribunale ha disposto il sequestro dei beni, ha fissato l’udienza per la decisione finale e ha respinto due dichiarazioni di astensione. L’interessato ha allora chiesto la ricusazione dei giudici del collegio. La Corte d’appello di Firenze ha respinto la richiesta e contro quel rifiuto è stato proposto ricorso in Cassazione.
Il dubbio. La Corte di cassazione, sesta sezione penale, ha sollevato d’ufficio la questione davanti alla Corte costituzionale. Secondo il giudice rimettente, nel provvedimento con cui restituisce gli atti il tribunale può già valutare la pericolosità della persona e la sproporzione tra redditi e patrimonio. Sarebbe quindi un giudizio anticipato sulla stessa materia che il tribunale dovrà poi decidere. La restituzione, inoltre, farebbe tornare indietro il procedimento alla fase delle indagini. Da qui il contrasto ipotizzato con il diritto di difesa e con il principio del giudice terzo e imparziale (artt. 24 e 111 della Costituzione), anche in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La Carta europea. Sul richiamo alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea la Corte ha dichiarato la questione inammissibile. Il giudice che ha sollevato il dubbio non ha spiegato perché la materia sarebbe regolata anche dal diritto dell’Unione, presupposto necessario per invocare la Carta.
Il ragionamento della Corte. Sugli altri profili la Corte ha dichiarato le questioni non fondate. Le regole su incompatibilità, astensione e ricusazione servono a evitare che il giudice decida condizionato da un convincimento già formato. Non operano però quando le valutazioni precedenti restano dentro la stessa fase del procedimento: il convincimento del giudice si forma progressivamente e pretendere un giudice diverso per ogni atto renderebbe impossibile il funzionamento della giurisdizione. Il procedimento di prevenzione, osserva la Corte, non è scandito in fasi distinte come il processo penale e ha una struttura sostanzialmente unitaria. La restituzione degli atti non fa quindi regredire il procedimento, ma apre soltanto una sottofase interna.
Perché non c’è pre-giudizio. La Corte aggiunge un secondo argomento. L’art. 20, comma 2, del codice antimafia consente di chiedere gli ulteriori accertamenti quando sono indispensabili proprio per valutare se i presupposti della misura esistano. Il tribunale che restituisce gli atti, dunque, non si pronuncia sull’esistenza di quei presupposti: valuta soltanto se il materiale raccolto sia sufficiente. Il provvedimento equivale a un rigetto allo stato degli atti e non anticipa la decisione successiva. La Corte auspica comunque un intervento del legislatore che disciplini con maggiore precisione il procedimento di prevenzione.
Cosa cambia in pratica. Chi è destinatario di una proposta di misura di prevenzione patrimoniale non può contestare l’imparzialità dei giudici solo perché questi hanno chiesto indagini supplementari all’autorità proponente. Resta invece ferma, secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte, la possibilità di ricusare il giudice che abbia espresso valutazioni di merito sugli stessi fatti in un altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/182
Nota della Redazione
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