Fondo antincendi aeroporti: paga solo il gestore (Corte cost. n. 100/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 e sull’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008. Sono le norme che impongono alle societa’ di gestione degli aeroporti di versare denaro a un fondo destinato a ridurre il costo del servizio antincendi negli scali. Le norme restano quindi in vigore.
Le norme in discussione. Il comma 1328 istituisce un fondo alimentato dalle societa’ aeroportuali in proporzione al traffico generato, per 30 milioni di euro all’anno, con la finalita’ di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti. L’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge del 2008 ha poi stabilito come quelle risorse, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, vengono impiegate: il 40 per cento per i patti per il soccorso pubblico stipulati tra Governo e sindacati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 60 per cento per una speciale indennita’ operativa per il soccorso tecnico urgente svolto all’esterno.
Il caso. Una societa’ che gestisce aeroporti ha impugnato un provvedimento dell’ENAC del 31 luglio 2009 con cui erano state determinate le quote di contributo dovute al fondo. Il giudice tributario di primo grado aveva annullato l’atto, ritenendo che la norma del 2008 avesse modificato la destinazione dei proventi, indirizzandoli a spese diverse da quelle previste dalla norma istitutiva. In appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha rimesso la questione alla Corte costituzionale.
Il dubbio del giudice. Il giudice ha osservato che a pagare sono solo le societa’ di gestione, mentre dentro l’aeroporto operano anche le compagnie aeree e altri soggetti, che a suo giudizio contribuiscono allo stesso modo a generare traffico. Da qui i dubbi: disparita’ di trattamento tra operatori (articolo 3 della Costituzione), capacita’ contributiva colpita dal tributo (articolo 53), riserva di legge sulle prestazioni imposte (articolo 23) e liberta’ di iniziativa economica (articolo 41).
Il ragionamento della Corte. La Corte ha ricordato che ogni differenza di regime tributario deve avere una giustificazione adeguata. Qui la giustificazione c’e’: i soggetti che operano nello spazio aeroportuale non sono assimilabili tra loro e la societa’ di gestione ha un ruolo diverso e preminente. E’ il soggetto cui e’ affidato il compito di amministrare le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attivita’ degli altri operatori. La Corte usa una formula netta: la societa’ di gestione e’ il dominus dell’aeroporto e per questo la legge le impone di concorrere alle spese del servizio antincendi.
Il traffico come indice di ricchezza. Sul secondo punto la Corte ha spiegato che il legislatore ha scelto come presupposto del tributo il traffico generato, definendolo espressamente indice di capacita’ contributiva. Quel traffico non e’ solo un dato tecnico, ma funziona da motore economico che crea ricchezza e misura quindi la capacita’ economica dell’aeroporto. Quanto alla riserva di legge dell’articolo 23, la Corte ha ribadito che si tratta di riserva relativa: basta che l’entita’ della prestazione sia chiaramente ricavabile dagli interventi legislativi, e il codice della navigazione rende evidente la diversa posizione della societa’ di gestione.
La destinazione dei soldi. Restava il punto piu’ sentito: una parte del gettito finanzia un’indennita’ per i vigili del fuoco anche fuori dagli aeroporti. Per la Corte questo non rende il tributo incostituzionale. Il vincolo di scopo resta quello di ridurre il costo a carico dello Stato per il servizio antincendi negli aeroporti e, in base al principio contabile di unita’ del bilancio, non e’ manifestamente irragionevole destinare quelle risorse alla speciale indennita’ operativa.
Cosa cambia. La censura fondata sull’articolo 41 della Costituzione e’ stata dichiarata inammissibile perche’ motivata in modo generico e non documentato. Per il resto le questioni sono state respinte. Il risultato pratico e’ che l’obbligo di versamento resta a carico delle sole societa’ di gestione aeroportuale, calcolato in proporzione al traffico, e i contenziosi in corso su quelle quote proseguono senza che la norma possa essere disapplicata.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/100