Usi civici: resta il potere d’ufficio del commissario (Corte cost. n. 125/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sull’articolo 29, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927. Resta quindi in piedi la regola che permette al commissario per la liquidazione degli usi civici di aprire d’ufficio i giudizi che poi dovra’ decidere lui stesso.
Di cosa si tratta. Gli usi civici, oggi chiamati anche domini collettivi, sono diritti antichi di intere comunita’ su terreni, boschi e pascoli. Quei beni sono inalienabili, indivisibili e non si possono acquistare per usucapione. Le controversie su di essi sono decise da un giudice speciale, il commissario per la liquidazione degli usi civici. La norma contestata gli consente anche di avviare da solo il processo, senza che nessuno gliene abbia fatto domanda.
Il caso. Una consulenza tecnica aveva concluso che un tratto dell’autostrada A1 e un’area di servizio occupavano terreni compresi nel perimetro originario del bosco di Anagni. Il commissario competente per Lazio, Umbria e Toscana ha allora aperto d’ufficio un nuovo giudizio davanti a se’ stesso, citando il Comune di Anagni, la Regione Lazio e la societa’ concessionaria dell’autostrada. Ha poi deciso quel giudizio dichiarando i terreni di proprieta’ collettiva dei naturali di Anagni e nulla la vendita con cui il Comune li aveva ceduti nel 1963, con ordine di restituzione. La societa’ ha impugnato la sentenza davanti alla Corte d’appello di Roma.
Il dubbio sollevato. La Corte d’appello ha chiesto alla Corte costituzionale di eliminare il potere di iniziativa d’ufficio. L’argomento: chi apre la causa non puo’ essere anche chi la decide, perche’ la domanda formulata dal giudice anticipa il contenuto della decisione e il contraddittorio non si svolge tra parti in condizioni di parita’. I riferimenti erano gli articoli 24, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Corte costituzionale aveva salvato quella norma nel 1995, ma solo in via transitoria e in attesa di una riforma generale della materia. Secondo il giudice rimettente, trascorsi quasi trent’anni senza riforma, la giustificazione provvisoria era venuta meno.
Il ragionamento della Corte. Le due revisioni costituzionali intervenute nel frattempo non spostano il quadro. La riforma del 1999 sul giusto processo e quella del 2022 sull’ambiente hanno reso esplicito nel testo della Costituzione cio’ che la Costituzione gia’ conteneva, senza modificare i principi fondamentali. Anche il solo passare del tempo non basta. Le ragioni della decisione del 1995 sono rimaste identiche: la conservazione degli usi civici serve un interesse ambientale di livello nazionale, e per tutelarlo occorre un organo dello Stato che possa agire. Privati, Regioni ed enti locali non sono portatori di quell’interesse nazionale. Togliere il potere del commissario lascerebbe quindi un vuoto di tutela. La Corte riconosce che la sovrapposizione tra funzione di giudice e funzione di impulso genera forti tensioni con il diritto di difesa e con la terzieta’ del giudice, ma osserva che le soluzioni possibili sono diverse e che sceglierne una spetta al Parlamento, non a lei.
Il richiamo al legislatore. La Corte indica due strade gia’ segnalate in passato: istituire un pubblico ministero presso il commissario, lasciando a quest’ultimo il solo compito di giudicare, oppure togliere al commissario la funzione giudicante e trasformarlo in un organo specializzato dell’accusa presso il tribunale ordinario. Scrive che l’inerzia del legislatore, nonostante gli inviti ripetuti dal 1993, non e’ in armonia con il dovere di leale collaborazione tra i poteri dello Stato e sollecita un intervento organico sulla materia.
Cosa cambia in pratica. Nell’immediato non cambia nulla. Il commissario agli usi civici conserva il potere di avviare d’ufficio i giudizi e di deciderli. Chi e’ coinvolto in una causa di questo tipo, come proprietario, acquirente o impresa, non puo’ contestare la decisione sostenendo che il processo e’ nato per iniziativa dello stesso giudice. Restano invece utilizzabili tutte le difese di merito, a partire dalla contestazione della natura collettiva del terreno. Il giudizio davanti alla Corte d’appello di Roma prosegue.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/125