Dipendente pubblico licenziato: risarcimento uguale per tutti (Corte cost. n. 144/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata sull’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta ferma la regola per cui il risarcimento dovuto al dipendente pubblico licenziato in modo illegittimo si calcola sull’ultima retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto, anche quando quel lavoratore non ricevera’ mai il trattamento di fine rapporto.
Cosa prevede la norma. Quando il giudice annulla o dichiara nullo il licenziamento di un dipendente pubblico, condanna l’amministrazione a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli un’indennita’ risarcitoria. L’indennita’ e’ commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e copre il periodo che va dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione effettiva, con un tetto massimo di ventiquattro mensilita’. Si sottrae quanto il lavoratore ha guadagnato nel frattempo con altre attivita’. L’amministrazione deve versare anche i contributi previdenziali e assistenziali dello stesso periodo.
Il caso. Un dirigente medico era stato licenziato senza preavviso nell’ottobre 2021 dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, come sanzione disciplinare. Il Tribunale di Trento aveva gia’ accertato con sentenza non definitiva che il licenziamento era illegittimo e aveva disposto la reintegra. Restava da quantificare il risarcimento. Il lavoratore chiedeva circa 276.000 euro, calcolati su una retribuzione mensile di oltre 14.000 euro. L’azienda si fermava a circa 162.000 euro, calcolati su una retribuzione mensile di circa 9.400 euro. La differenza nasceva dal fatto che il medico non aveva aderito al fondo di previdenza complementare e restava quindi soggetto all’indennita’ premio di servizio, non al trattamento di fine rapporto.
Il dubbio sollevato. Per il giudice di Trento la norma non poteva essere letta alla lettera, perche’ richiama un emolumento che quel lavoratore non avrebbe mai percepito. Riteneva quindi di dover usare come parametro l’ultima retribuzione utile per l’indennita’ premio di servizio. Ma questa base di calcolo e’ piu’ ristretta: secondo la giurisprudenza comprende solo lo stipendio o salario, gli aumenti periodici, la tredicesima e il valore degli assegni in natura. La base del trattamento di fine rapporto e’ invece onnicomprensiva e include tutte le somme non occasionali corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro. Da qui il sospetto di disparita’ di trattamento davanti al principio di eguaglianza: a parita’ di danno, chi era rimasto nel vecchio regime avrebbe ottenuto molto meno.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha respinto la questione perche’ muove da un presupposto interpretativo errato. Con la riforma del 2017 il legislatore ha voluto un unico meccanismo di tutela per tutto il personale pubblico contrattualizzato, dirigenti compresi, ponendo fine ai dubbi sulle regole applicabili al licenziamento. Il richiamo al trattamento di fine rapporto serve solo a fissare un parametro astratto di calcolo, non a distinguere i lavoratori in base all’emolumento di fine servizio che spetta in concreto a ciascuno. L’indennita’ e’ forfettaria: il lavoratore non deve provare l’ammontare del danno, il risarcimento ha il tetto delle ventiquattro mensilita’ e si detrae solo quanto effettivamente percepito altrove. La scelta di restare nel regime dell’indennita’ premio di servizio riguarda la fase fisiologica di chiusura del rapporto di lavoro. Il licenziamento illegittimo riguarda invece una fase patologica. Sono piani diversi, e il primo non incide sul secondo. La Corte ha anche respinto l’eccezione di inammissibilita’ sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato: il giudice aveva spiegato con argomenti non implausibili perche’ riteneva impraticabile la lettura letterale, e questo basta perche’ la questione possa essere esaminata.
Cosa cambia in pratica. Il dipendente pubblico licenziato in modo illegittimo e poi reintegrato ottiene un risarcimento calcolato sempre sulla retribuzione di riferimento del trattamento di fine rapporto, cioe’ su una base ampia che comprende tutti i compensi non occasionali legati al rapporto di lavoro. Non conta se al momento del licenziamento fosse soggetto all’indennita’ premio di servizio oppure al trattamento di fine rapporto, ne’ se abbia aderito o meno a un fondo di previdenza complementare. Il giudizio davanti al Tribunale di Trento prosegue con questo criterio.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/144
Nota della Redazione
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