Vice ispettore di polizia: legittimi i tre anni di servizio (Corte cost. n. 145/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 27-bis, comma 2, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, che disciplina l’ordinamento del personale della Polizia di Stato. La regola sui tre anni di anzianita’ di servizio resta quindi in vigore.
Cosa prevede la norma. Al concorso pubblico per allievo vice ispettore si partecipa entro un limite massimo di eta’, fissato in ventotto anni. Accanto a questa regola generale, la disposizione contestata ammette al concorso anche chi appartiene ai ruoli della Polizia di Stato e ha almeno tre anni di servizio effettivo alla data del bando, con riserva di un sesto dei posti disponibili. Per queste persone il limite di eta’ non si applica.
Il caso. Due agenti della Polizia di Stato avevano superato i ventotto anni di eta’, ma avevano un’anzianita’ di servizio inferiore a tre anni. Hanno impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il bando del concorso pubblico da allievo vice ispettore per l’anno 2022. Il TAR ha osservato che gli atti impugnati si limitavano a riprodurre il contenuto della legge e che uno dei ricorrenti aveva superato tutte le prove. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.
Il dubbio del giudice. Secondo il TAR la soglia dei tre anni contrasterebbe con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, cioe’ con il principio di uguaglianza, con il diritto di accedere agli uffici pubblici e con la regola del pubblico concorso. Il giudice indicava quattro profili. Il requisito non risponderebbe a specifiche necessita’ dell’amministrazione. Contraddirebbe l’obiettivo di reclutare personale piu’ giovane per funzioni operative. Creerebbe disparita’ rispetto al personale dei ruoli civili del Ministero dell’interno, per il quale nessuna anzianita’ minima e’ richiesta, e rispetto al concorso per commissario. Infine duplicherebbe in parte il requisito di anzianita’ previsto per i concorsi interni, dove sono richiesti cinque anni.
Il ragionamento della Corte. La Corte respinge anzitutto l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui la norma riguarderebbe solo la quota riservata: il testo ha portata generale e la partecipazione non dipende da una scelta espressa dell’aspirante. Nel merito, pero’, la Corte rileva che il giudice parte da un presupposto errato. I tre anni di servizio non sono un requisito in piu’ per accedere al concorso. Sono la condizione per derogare al limite di eta’ di ventotto anni, che resta l’unico vero requisito generale. L’effetto della norma e’ quindi opposto a quello lamentato: non restringe la platea dei partecipanti, la amplia. La Corte ricorda poi il proprio orientamento costante. Il principio del pubblico concorso non impedisce alla legge di valorizzare l’esperienza gia’ maturata all’interno della stessa amministrazione, purche’ l’eccezione sia delimitata in modo rigoroso e collegata a specifiche necessita’ funzionali. Entrambe le condizioni sono rispettate: la riserva e’ contenuta in un sesto dei posti, e gli ispettori svolgono compiti di ordine pubblico, di polizia giudiziaria e di attivita’ investigativa, potendo dirigere distaccamenti e uffici e addestrare il personale. Per funzioni di direzione e coordinamento, condizioni particolari di accesso sono giustificate. Sulle disparita’ denunciate, la Corte osserva che il personale dei ruoli civili svolge funzioni amministrative, contabili e patrimoniali, estranee alle funzioni di polizia: i termini di paragone non sono omogenei. Quanto al concorso per commissario, si tratta di una disciplina a sua volta derogatoria, che per questo non puo’ essere estesa ad altri casi. Cade cosi’ anche l’ultima censura.
Cosa cambia in pratica. Nulla, rispetto alla situazione attuale. Chi ha piu’ di ventotto anni e meno di tre anni di servizio nella Polizia di Stato resta fuori dal concorso pubblico per vice ispettore. Chi appartiene ai ruoli della Polizia di Stato e ha almeno tre anni di servizio puo’ invece partecipare anche oltre il limite di eta’, concorrendo per un sesto dei posti. La Corte non ha imposto alcuna modifica alla legge.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/145
Nota della Redazione
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