Termine per l’impugnazione e presenza dell’imputato per procura speciale (Cass. pen. Sez. 5 n. 24770/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, il termine aggiuntivo di quindici giorni per l’appello del difensore dell’imputato giudicato in assenza, previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., non trova applicazione quando l’imputato sia rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale, indipendentemente dall’effettiva proposizione della richiesta, dovendo l’imputato ritenersi in ogni caso presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 20976 del 14/05/2025, Racco, Rv. 288269-01).
Il Fatto
Il Tribunale di Lecce condannava l’imputato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 700 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975. L’imputato, che aveva conferito procura speciale al difensore per la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta, non compariva in udienza e il giudizio si svolgeva in forma ordinaria. Avverso la sentenza di condanna, il difensore proponeva appello, ritenendo applicabile il termine di quindici giorni aggiuntivo previsto per l’imputato giudicato in assenza. La Corte d’Appello di Lecce dichiarava l’appello inammissibile per tardività, ritenendo che l’imputato, avendo conferito procura speciale per la richiesta di rito alternativo, dovesse considerarsi presente ai sensi dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., con conseguente esclusione del termine aggiuntivo di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta l’interpretazione della Corte territoriale. Ha preliminarmente richiamato il dato testuale dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui «è altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale». La Corte ha osservato che il discrimine per la qualificazione dello stato di presenza non risiede nell’effettiva scelta del rito alternativo, ma nel fatto che l’imputato sia rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per tale finalità. La presenza del procuratore speciale, infatti, è idonea a dare certezza della consapevolezza del processo e della volontà di parteciparvi attraverso il rappresentante, in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1, comma 7, lett. c), legge n. 134 del 2021.
La Corte ha quindi affermato che la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. – che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza – non trova applicazione in caso di sentenza emessa alla presenza, in udienza, del procuratore speciale dell’imputato nominato per la richiesta di un procedimento speciale, indipendentemente dall’effettiva richiesta del rito alternativo, dovendo l’imputato ritenersi in ogni caso presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. anche qualora la sentenza lo abbia indicato come assente. La Corte ha inoltre richiamato il precedente di Sez. 4, n. 20976 del 14/05/2025, Racco, che aveva già affermato il medesimo principio, e ha precisato che la presenza del procuratore speciale determina il venir meno dello stato di assenza, senza necessità di un formale provvedimento di revoca.
Implicazioni Pratiche
- Verifica della presenza dell’imputato ai fini del termine per l’appello: l’avvocato che intenda proporre appello avverso una sentenza di condanna deve preliminarmente verificare se il proprio assistito abbia conferito procura speciale per la richiesta di riti alternativi; in caso affermativo, l’imputato è considerato presente ex art. 420, comma 2-ter, c.p.p., e non si applica il termine aggiuntivo di quindici giorni di cui all’art. 585, comma 1-bis, c.p.p., anche se il rito speciale non è stato poi effettivamente richiesto.
- Onere di tempestiva impugnazione: il difensore che abbia ricevuto procura speciale per la richiesta di riti alternativi deve rispettare i termini ordinari di impugnazione (quindici giorni per l’appello), non potendo invocare il termine più lungo previsto per l’imputato assente; il mancato rispetto del termine ordinario determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
- Valore della procura speciale: la procura speciale per la richiesta di riti alternativi, anche se non seguita dall’effettiva richiesta, è sufficiente a qualificare l’imputato come presente e a escludere l’applicazione del regime processuale dell’assenza; il difensore deve pertanto essere consapevole che il conferimento di tale procura ha effetti rilevanti anche sui termini per l’impugnazione.
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