Rappresentanze sindacali aziendali: chi puo’ costituirle (Corte cost. n. 156/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 19, primo comma, dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale. Il diritto ad avere una rappresentanza in azienda non dipende quindi piu’ soltanto dalla firma del contratto collettivo applicato o dalla partecipazione alle trattative.
Di cosa si parla. La rappresentanza sindacale aziendale, in sigla RSA, e’ la struttura che i lavoratori possono costituire dentro l’unita’ produttiva. Da essa dipende l’accesso alle tutele aggiuntive previste dal Titolo III dello Statuto, che la legge riserva solo ad alcuni sindacati. Dopo il referendum del 1995 l’articolo 19 le riservava alle associazioni firmatarie dei contratti collettivi applicati in azienda. Nel 2013, con la sentenza n. 231, la Corte vi aveva aggiunto i sindacati che avevano partecipato alla negoziazione di quei contratti senza poi firmarli.
Il caso. Un sindacato autonomo attivo nel trasporto pubblico locale ha chiesto di costituire una RSA nell’unita’ produttiva di Modena di una societa’ di trasporto. L’azienda ha rifiutato: quel sindacato non aveva firmato i contratti applicati e non era stato ammesso alle trattative aziendali. Dai dati depositati risultava pero’ che nella stessa unita’ era la prima forza per iscritti nel 2021, la terza nel 2022 e la seconda nel 2023. Il Tribunale di Modena, giudice del lavoro, doveva stabilire se quel rifiuto fosse condotta antisindacale e ha rimesso la questione alla Corte costituzionale.
Il dubbio sollevato. Per il giudice la norma produce una disparita’ di trattamento tra sindacati e contrasta con gli articoli 3 e 39 della Costituzione. Il problema e’ che il sindacato non dispone di alcuno strumento per obbligare il datore di lavoro a farlo sedere al tavolo. Se l’impresa sceglie con chi trattare, sceglie di fatto anche chi potra’ avere la RSA. Un sindacato con molti iscritti puo’ cosi’ restare fuori dalle tutele, mentre un sindacato con pochi iscritti puo’ entrarvi solo perche’ gradito all’azienda.
Il ragionamento della Corte. Il criterio di selezione fissato dalla legge e’ inderogabile: un accordo tra sindacato e azienda non puo’ modificarlo, altrimenti sarebbe il datore di lavoro a incidere sulla dialettica sindacale interna. La firma del contratto, e poi la partecipazione alle trattative, non sono requisiti formali: valgono come prova concreta che il sindacato conta davvero. Il problema nasce quando quella prova smette di misurare la rappresentativita’ e diventa strumento di esclusione. Era gia’ accaduto nel 2013 con la firma; accade ora con la trattativa. Nel lavoro pubblico l’accesso al negoziato e’ misurato in modo oggettivo, con la soglia del 5 per cento calcolata tra iscritti e voti alle elezioni delle rappresentanze unitarie. Nel settore privato una regola simile esiste solo nel Testo unico sulla rappresentanza del 2014, e vale per chi vi aderisce; fuori da quel sistema l’ammissione al tavolo resta una scelta discrezionale dell’impresa. La Corte precisa che il datore di lavoro privato non ha l’obbligo di trattare con tutti i sindacati, perche’ anche questa e’ liberta’ contrattuale. Ma tra quella liberta’ e il diritto del sindacato rappresentativo alle prerogative di legge si apre un vuoto di tutela, costituzionalmente illegittimo. Nello scegliere il rimedio la Corte ha escluso di cancellare ogni requisito, perche’ un criterio selettivo serve, e ha scartato le formule proposte dal giudice perche’ estranee alle leggi vigenti. Ha adottato un parametro gia’ usato dal legislatore.
Cosa cambia in pratica. Da oggi i lavoratori possono costituire una RSA anche nell’ambito di un sindacato comparativamente piu’ rappresentativo sul piano nazionale, pur se questo non ha firmato i contratti applicati in azienda e non ha partecipato alle trattative. L’iniziativa resta dei lavoratori, non del sindacato. Il rifiuto dell’azienda puo’ essere contestato davanti al giudice del lavoro. Il giudizio di Modena prosegue e sara’ il tribunale a verificare se il sindacato ricorrente possieda quel requisito. La Corte affida infine al legislatore una riscrittura organica dell’articolo 19, capace di valorizzare l’effettiva rappresentativita’ in azienda.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/156