Insindacabilita’ del deputato: conflitto ammissibile (Corte cost. ord. n. 176/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte d’appello di Ancona nei confronti della Camera dei deputati. E’ una decisione preliminare: il merito del conflitto non e’ stato deciso.
Il giudizio in corso. La Corte d’appello di Ancona, seconda sezione civile, sta esaminando l’appello contro una sentenza del Tribunale ordinario di Macerata del 6 aprile 2021. In quel processo un allora deputato aveva chiesto il risarcimento del danno; la domanda era stata respinta ed era stata accolta la domanda riconvenzionale dell’altra parte.
L’atto contestato. Nella seduta dell’8 maggio 2024 la Camera dei deputati ha approvato una deliberazione secondo cui le dichiarazioni contenute in un post pubblicato dal deputato sulla propria pagina Facebook il 6 maggio 2019 sono opinioni insindacabili ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione. La Corte d’appello contesta questo esercizio del potere: per il giudice quelle dichiarazioni non erano riconducibili al contrasto politico o alla critica politica, ma all’esercizio del diritto di cronaca previsto dall’articolo 21 della Costituzione, la cui valutazione spetta soltanto all’autorita’ giudiziaria.
Cosa ha verificato la Corte. In questa fase la Corte controlla solo i requisiti indicati dall’articolo 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Sul lato soggettivo, riconosce che la Corte d’appello puo’ promuovere il conflitto in quanto organo giurisdizionale collocato in una posizione di indipendenza garantita dalla Costituzione, e che la Camera dei deputati puo’ esserne parte perche’ e’ l’organo competente a dichiarare in maniera definitiva la propria volonta’ sull’applicazione della prerogativa dell’articolo 68. Sul lato oggettivo, la ricorrente lamenta una lesione della propria sfera di attribuzioni provocata da un esercizio ritenuto illegittimo del potere di dichiarare l’insindacabilita’. Esiste quindi la materia del conflitto e la sua risoluzione spetta alla Corte costituzionale.
Cosa accade adesso. La cancelleria della Corte comunica subito l’ordinanza alla Corte d’appello di Ancona. Entro sessanta giorni da quella comunicazione la Corte d’appello deve notificare il ricorso e l’ordinanza alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, nelle persone dei rispettivi Presidenti, e poi depositarli con la prova della notifica entro i successivi trenta giorni. Solo dopo si aprira’ la fase in cui la Corte decidera’ se la deliberazione della Camera abbia invaso le attribuzioni del giudice. Fino ad allora la questione resta aperta e il processo civile di appello non ha ancora una risposta sul punto.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/176
Nota della Redazione
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