Doppia condanna per lo stesso fatto: serve un giudice diverso (Corte cost. n. 27/2026)
Con la sentenza n. 27 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi l’articolo 34, comma 1, e l’articolo 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale. Le due norme non prevedevano che, dopo un annullamento deciso dalla Corte di cassazione, il giudice dell’esecuzione dovesse essere diverso da quello che si era già pronunciato sulla richiesta di revoca di una condanna emessa per il medesimo fatto.
Il caso. Una persona era stata condannata in via definitiva due volte per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: prima dal Tribunale di Genova, con sentenza divenuta irrevocabile nel 2009, poi dal Tribunale di Milano, con sentenza divenuta irrevocabile nel 2010. Il condannato ha chiesto al giudice dell’esecuzione di Milano di revocare la seconda condanna, sostenendo che i due processi riguardassero lo stesso fatto. Il collegio milanese ha respinto la richiesta. La Corte di cassazione ha annullato quell’ordinanza e ha rinviato gli atti allo stesso tribunale, chiedendo un nuovo esame nel merito: in particolare, se le associazioni criminali fossero davvero due oppure una sola.
Il dubbio. Qui nasce il problema sollevato dal Tribunale di Milano. Quando la Cassazione annulla una sentenza, la legge impone che il nuovo giudizio sia affidato a un giudice diverso. Quando invece annulla un’ordinanza, e l’ordinanza è la forma tipica delle decisioni nella fase di esecuzione della pena, la legge dispone soltanto che gli atti tornino al giudice che l’ha pronunciata. Nel caso concreto le stesse persone fisiche che avevano già escluso il doppio giudizio si sarebbero trovate a decidere di nuovo la medesima questione. Secondo il giudice rimettente ciò contrasta con la terzietà e l’imparzialità del giudice, garantite dall’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, e crea una disparità ingiustificata rispetto alla fase del processo ordinario, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha accolto la questione. Ricorda che le regole sull’incompatibilità servono a evitare la cosiddetta forza della prevenzione, cioè la naturale tendenza di chi ha già deciso a confermare la valutazione compiuta in precedenza. Di regola il giudice dell’esecuzione svolge compiti che non toccano il merito. Non è così quando deve verificare se due condanne definitive riguardano il medesimo fatto: in quel caso deve confrontare condotta, evento e nesso di causalità nelle stesse circostanze di tempo, di luogo e di persona, leggendo se necessario gli atti dei procedimenti e le prove raccolte. La Corte lo definisce un frammento di cognizione inserito nella fase esecutiva, che può portare a revocare una condanna già definitiva. Sulla stessa linea la Corte si era già mossa con le sentenze n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022, che riguardavano il riconoscimento della continuazione tra reati e la rideterminazione della pena.
Cosa cambia in pratica. Chi chiede la revoca di una condanna perché è stato giudicato due volte per lo stesso fatto, e ottiene dalla Cassazione l’annullamento dell’ordinanza che aveva respinto la richiesta, non si troverà davanti gli stessi giudici. Il procedimento dovrà essere assegnato a un collegio composto da persone diverse. La regola vale in entrambe le direzioni: anche l’ordinanza che accoglie la richiesta, se annullata, comporta il cambio del giudice. La sentenza non stabilisce se nel caso esaminato il doppio giudizio ci sia stato: quel punto dovrà essere valutato dal nuovo collegio.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/27