Magistrati onorari, illegittimo il limite di dieci anni (Corte cost. n. 213/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha cancellato una parte dell’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, la norma che stabilisce chi passa avanti nelle selezioni per diventare magistrato onorario. Sono state eliminate le parole che fissavano un tetto di dieci anni all’anzianita’ professionale o di servizio utile a determinare la precedenza in graduatoria.
Il caso. Nell’aprile 2023 e’ stato pubblicato il bando per l’ammissione al tirocinio necessario a diventare giudice onorario di pace o vice procuratore onorario presso l’Ufficio del giudice di pace di Roma, la Procura della Repubblica di Roma e l’Ufficio del giudice di pace di Ostia. Un avvocato con piu’ di dieci anni di professione ha ottenuto in tutte e tre le procedure il punteggio massimo previsto dal bando per l’anzianita’ professionale, quello corrispondente a dieci anni. Gli anni in piu’ non venivano contati. Cosi’, a parita’ di punteggio, sono stati collocati davanti a lui altri avvocati con meno anni di professione, ma piu’ giovani di eta’. Lui e’ rimasto in posizione non utile per il tirocinio e ha impugnato il bando e le graduatorie davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
Il dubbio sollevato. Il TAR ha portato la questione davanti alla Corte costituzionale richiamando l’articolo 76 della Costituzione, che regola le deleghe con cui il Parlamento incarica il Governo di scrivere un decreto legislativo. La legge delega, cioe’ la legge 28 aprile 2016, n. 57, aveva indicato un criterio preciso: a parita’ di titolo preferenziale ha la precedenza chi ha la piu’ elevata anzianita’ professionale e, solo in caso di ulteriore parita’, chi ha la minore eta’ anagrafica. Il decreto legislativo ha invece aggiunto il limite dei dieci anni, che nella legge delega non compariva.
Il ragionamento della Corte. L’Avvocatura dello Stato aveva chiesto di dichiarare la questione inammissibile, sostenendo che il TAR non avesse spiegato quale vantaggio concreto il ricorrente avrebbe ottenuto. L’obiezione e’ stata respinta: dall’ordinanza si ricava che, senza quel tetto, la posizione non utile sarebbe diventata utile. La Corte ha anche precisato di poter esaminare solo il vizio indicato dal giudice, cioe’ l’eccesso di delega, e non gli ulteriori profili aggiunti dalla parte nel corso del giudizio.
Nel merito la questione e’ stata accolta. Quando attua una delega il Governo ha un margine di scelta, ma quel margine dipende da quanto sono dettagliati i criteri fissati dal Parlamento. Qui la legge delega era scritta in modo molto puntuale e non lasciava altra strada che la trasposizione esatta. La difesa dello Stato sosteneva che il tetto dei dieci anni servisse a bilanciare due esigenze: valorizzare l’esperienza gia’ maturata e non chiudere la porta ai candidati piu’ giovani. La Corte ha replicato che entrambe le esigenze erano gia’ presenti nella legge delega, ma secondo un ordine preciso, che fa prevalere sempre la maggiore esperienza professionale sulla minore eta’. Il limite dei dieci anni rovesciava quell’ordine: la minore eta’ anagrafica, formalmente collocata dopo, finiva per prevalere ogni volta che l’anzianita’ superava i dieci anni. Per questo sono state dichiarate illegittime le parole che introducevano il limite massimo di dieci anni di anzianita’.
Cosa cambia in pratica. Nelle selezioni per la magistratura onoraria l’anzianita’ professionale o di servizio va ora considerata per intero, senza fermarsi a dieci anni. A parita’ di titolo di preferenza passa avanti chi ha piu’ anni di esperienza; la minore eta’ anagrafica torna a contare solo se l’anzianita’ e’ uguale, e il voto di laurea solo dopo ancora. La sentenza elimina il criterio dal testo di legge, ma non riscrive da sola le graduatorie gia’ formate: il caso da cui e’ nata la questione resta da definire davanti al TAR. Chi si trova in una situazione simile deve quindi far valere il problema nel proprio giudizio.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/213
Nota della Redazione
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