Clausola penale e condizione sospensiva nei contratti di vendita di impianto fotovoltaico (App. Brescia n. 233/2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola penale, con la quale le parti determinano in via convenzionale anticipata il ristoro economico dovuto in caso di inadempimento, non ha natura vessatoria e non necessita della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c., anche se inserita in un contratto tra professionista e consumatore. Nel contratto per persona fisica da nominare, la comunicazione della nomina e l’accettazione del terzo possono essere contenute nell’atto di citazione notificato all’altro contraente per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. In caso di condizione sospensiva che subordina l’efficacia del contratto alla concessione di un finanziamento, il debitore è tenuto a comportarsi secondo buona fede ex art. 1358 c.c. e a attivarsi tempestivamente per la richiesta; l’inerzia totale integra inadempimento grave che legittima la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Il Fatto
Il consumatore sottoscriveva una proposta di vendita per l’installazione di un impianto fotovoltaico, predisposta dall’agente della società venditrice, con la condizione specifica che “il presente contratto decade senza alcuna penale se il cliente risulta non finanziabile”. La venditrice accettava la proposta con raccomandata del 31.10.2015, concludendo il contratto. Il consumatore, successivamente, non si attivava per richiedere il finanziamento e apponeva la dicitura “annullato” sul modulo proposto. La venditrice chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento dell’acquirente e il pagamento della penale del 30% del prezzo. Il Tribunale di Brescia rigettava la domanda, ritenendo la penale vessatoria e non specificamente approvata, e condannava la venditrice al pagamento di Euro 1.000 ex art. 96 c.p.c. La venditrice proponeva appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto l’appello. Ha preliminarmente accertato la valida conclusione del contratto: la proposta sottoscritta dal consumatore e l’accettazione della venditrice mediante raccomandata integravano gli estremi della conclusione del contratto ex art. 1326 c.c., senza che rilevasse la circostanza che il modulo fosse predisposto dalla venditrice o che l’agente fosse privo di poteri rappresentativi, avendo questi solo raccolto la proposta e trasmessa alla società per l’accettazione. La dicitura “annullato” apposta dall’agente sul modulo, non avendo questi poteri rappresentativi, non era opponibile alla venditrice, non essendo stata ratificata.
La Corte ha escluso la vessatorietà della clausola penale, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18550/2021) secondo cui la clausola penale, in quanto determinazione convenzionale anticipata del danno, non ha natura vessatoria e non necessita di specifica approvazione ex art. 1341 c.c. La clausola, nel caso di specie, era comunque stata sottoposta a doppia sottoscrizione, per cui la censura era infondata.
Quanto alla condizione sospensiva, la Corte ha rilevato che l’efficacia del contratto era subordinata alla concessione del finanziamento e che, nel periodo di pendenza, le parti erano tenute a un comportamento improntato a buona fede ex art. 1358 c.c. Il consumatore, benché avesse l’obbligo di richiedere il finanziamento a istituti di credito di propria fiducia e, in caso di rifiuto, a quelli indicati dalla venditrice o per suo tramite, non si era mai attivato, nonostante i solleciti. Tale condotta totalmente omissiva integrava un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e l’applicazione della penale. La Corte ha infine rigettato l’istanza di riduzione della penale ex art. 1384 c.c., ritenendo non manifestamente eccessivo l’importo del 30% del prezzo, e ha revocato la condanna ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti della lite temeraria.
Implicazioni Pratiche
- Non vessatorietà della clausola penale: l’avvocato del professionista che intenda far valere una clausola penale in un contratto con un consumatore deve eccepire la non applicabilità dell’art. 1341, comma 2, c.c., richiamando il principio per cui la clausola penale, in quanto determinazione convenzionale anticipata del danno, non ha natura vessatoria (Cass. n. 18550/2021), fermo restando che il giudice può comunque ridurre la penale ex art. 1384 c.c. se manifestamente eccessiva.
- Condizione sospensiva di finanziamento e onere di attivazione: per il difensore del venditore che contesti la mancata attivazione del compratore per il finanziamento, è sufficiente provare l’inerzia totale del compratore, che non ha presentato alcuna domanda di finanziamento; il compratore non può invocare la condizione di “non finanziabilità” se non ha neppure richiesto il finanziamento, violando l’obbligo di buona fede ex art. 1358 c.c. e legittimando la risoluzione.
- Valutazione della condotta del consumatore in pendenza di condizione: il giudice deve valutare se il consumatore abbia compiuto tutti gli atti necessari e tempestivi per l’avveramento della condizione (es. richiesta di finanziamento, fornitura di documenti); la mera allegazione di non essere “finanziabile” è insufficiente se non supportata da una richiesta effettiva e da un rifiuto documentato del finanziatore; in difetto, l’inadempimento è imputabile al consumatore e la penale è dovuta.
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