Attribuzione patrimoniale gratuita tra società del gruppo e deducibilità fiscale (Cass. n. 1233/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione patrimoniale gratuita effettuata senza obbligo di restituzione tra due società appartenenti allo stesso gruppo, anche di fatto, assume natura di liberalità ai fini fiscali e non è deducibile se non nei limiti di cui all’art. 100 del D.P.R. n. 917/1986, a prescindere dalla distinzione civilistica tra atti a titolo gratuito non liberali e liberalità. La sussistenza di un gruppo societario di fatto richiede la prova dell’esercizio di un potere di direzione e coordinamento comune, desumibile da atti gestionali concreti, e non può essere desunta dalla sola comunanza della compagine societaria o dalla garanzia personale prestata da un socio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate accertò una maggiore imposta nei confronti di una società (Dieffe Sas) per omessa dichiarazione di plusvalenze da cessione di immobili nell’anno 2010. I proventi delle cessioni erano stati utilizzati per estinguere i debiti di altra società (Cemm Dental Srl), avente gli stessi soci, e contabilizzati come “altri oneri straordinari”. La società contribuente sosteneva che le due società costituivano un gruppo societario di fatto e che le somme erano state versate a titolo di finanziamento inerente all’attività di gruppo. La CTR accolse le ragioni dei contribuenti, ritenendo sussistente il gruppo di fatto. L’Agenzia ricorse per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e respinto il ricorso incidentale dei contribuenti. La Corte ha enunciato il principio per cui l’attribuzione patrimoniale gratuita senza obbligo di restituzione tra società dello stesso gruppo, anche di fatto, è fiscalmente qualificabile come liberalità e non è deducibile se non nei limiti di cui all’art. 100 del TUIR, richiamando il precedente Cass. n. 14925/2014. La Corte ha chiarito che il versamento di somme a titolo di “prestito” non può essere considerato tale se non vi era alcuna previsione di restituzione e se l’esborso è stato contabilizzato come “onere straordinario” e non come credito verso terzi.
La Corte ha inoltre censurato la CTR per non aver adeguatamente provato l’esistenza del gruppo societario di fatto. La sussistenza di un gruppo richiede la prova dell’esercizio di un potere di direzione e coordinamento comune, desumibile da atti gestionali concreti, e non può essere desunta dalla sola comunanza della compagine societaria o dalla garanzia personale prestata da un socio (richiamando gli artt. 2497 ss. c.c.). La Corte ha anche rilevato che non esisteva alcun vincolo negoziale tra le due società, elemento rilevante per accertare il gruppo. Ha inoltre escluso l’inerenza dell’esborso, non essendo individuabile alcun interesse della società erogante (che si è liquidata cedendo tutto il patrimonio) o del gruppo all’operazione, se non quello dei soci di evitare il fallimento della società beneficiata.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha respinto i motivi: sull’inammissibilità dell’appello, ha ribadito che nel processo tributario l’Amministrazione può riproporre le stesse argomentazioni in appello; sulla motivazione degli avvisi di accertamento, li ha ritenuti adeguati; sulle nuove eccezioni, ha chiarito che non è precluso alle parti proporre nuove tesi giuridiche che supportino le difese senza ampliare l’oggetto del giudizio.
Implicazioni Pratiche
- Qualificazione fiscale delle attribuzioni tra società del gruppo: l’attribuzione patrimoniale senza obbligo di restituzione tra società del gruppo, anche se finalizzata a sostenere la consorella in difficoltà, è fiscalmente qualificabile come liberalità e non è deducibile ex art. 100 TUIR; l’avvocato del contribuente che intenda contestare tale qualificazione deve provare l’esistenza di un valido rapporto di finanziamento, documentato in contabilità come credito verso terzi, e la concreta previsione di rimborso.
- Prova del gruppo societario di fatto: per configurare un gruppo societario di fatto ai fini fiscali, non è sufficiente la comunanza della compagine societaria o la garanzia personale prestata da un socio; occorre provare l’esercizio di un potere di direzione e coordinamento comune mediante atti gestionali concreti e, in ogni caso, la sussistenza di un interesse del gruppo all’operazione; l’avvocato del contribuente deve allegare e provare specifici atti di direzione unitaria e il vantaggio per il gruppo.
- Onere di impugnazione specifica nel processo tributario: l’Amministrazione finanziaria può limitarsi a riproporre in appello le stesse ragioni già dedotte in primo grado, assolvendo all’onere di impugnazione specifica ex art. 53 D.Lgs. n. 546/1992; il contribuente che eccepisca l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità deve confrontarsi con questo orientamento consolidato, che considera sufficiente la riproposizione delle argomentazioni già svolte.
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