Permesso di soggiorno per motivi familiari: valutazione complessiva del radicamento (Cass. civ. n. 29676/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di protezione speciale per motivi di vita privata e familiare (art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998), il giudice di merito deve valutare in modo unitario e non atomistico tutti i parametri indicati dalla norma: natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale, durata del soggiorno, esistenza di legami con il Paese d’origine. La mancata prova dell’integrazione lavorativa non è di per sé decisiva se essa deriva dalla condizione di irregolarità dello straniero, che impedisce l’accesso al lavoro regolare. Il confronto con il Paese di origine deve essere finalizzato ad accertare se il rientro, alla luce della situazione complessiva, esponga lo straniero a una condizione di vulnerabilità tale da pregiudicare i diritti fondamentali inerenti a una vita dignitosa.
Il Fatto
Una cittadina brasiliana, dopo aver vissuto in Brasile e in Italia in vari periodi, presentava domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari (coesione familiare), allegando di vivere in Italia dal 2019 a carico della madre, assunta come badante a tempo indeterminato, e di svolgere piccoli lavori in nero per l’impossibilità di sottoscrivere un contratto di lavoro regolare. La Questura di Lecce dichiarava inammissibile la domanda per insussistenza dei presupposti. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 3209/2024, respingeva il ricorso, ritenendo che la ricorrente non avesse documentato una sufficiente integrazione lavorativa, che le condizioni di salute (sue e della madre) non fossero di rilievo e che non sussistessero situazioni familiari personali tali da integrare profili di vulnerabilità in caso di rientro in Brasile. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. La Corte esamina congiuntamente i due motivi, rilevando che il Tribunale di Lecce, pur richiamando correttamente la normativa applicabile (art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998) e la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 4455/2018), non ha poi effettivamente applicato i principi enunciati al caso concreto. Il giudice di merito ha valutato in modo frammentario e atomistico i parametri indicati dalla norma (vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno, legami con il Paese di origine), senza considerarli nel loro complesso.
La Corte sottolinea che la mancata prova dell’integrazione lavorativa non poteva essere considerata decisiva, poiché la ricorrente, a causa della sua condizione di irregolarità, non aveva potuto accedere al lavoro regolare e documentarlo. Inoltre, il Tribunale ha sminuito le condizioni di salute della ricorrente e della madre senza un’adeguata valutazione complessiva della situazione di vulnerabilità, trascurando il fatto che la ricorrente, in caso di rimpatrio, perderebbe la rete familiare e di sostegno rappresentata dalla madre in Italia, mentre in Brasile non avrebbe più legami. La Cassazione richiama il principio per cui il confronto con il Paese di origine serve ad accertare la condizione di vulnerabilità in caso di rientro, valutando se la persona sarebbe esposta al rischio di essere privata dei diritti fondamentali al di sotto del nucleo ineliminabile della dignità personale, in correlazione con l’integrazione raggiunta in Italia.
Implicazioni Pratiche
- Allegazione di tutti gli elementi di radicamento: l’avvocato del richiedente protezione speciale per motivi di vita privata e familiare deve allegare e provare tutti gli elementi di radicamento (vincoli familiari, durata del soggiorno, inserimento sociale, anche se non lavorativo, frequentazione di corsi, conoscenza della lingua, partecipazione a attività sociali), dimostrando che la mancata integrazione lavorativa è dovuta alla condizione di irregolarità e non a mancanza di volontà di integrarsi.
- Valutazione unitaria e non atomistica: l’avvocato del richiedente deve contestare in giudizio le valutazioni atomistiche del giudice di merito, richiedendo una valutazione complessiva di tutti i parametri ex art. 19, comma 1.1, e richiamando il principio per cui la situazione di vulnerabilità va valutata nella sua interezza, comparando la vita in Italia con quella che il richiedente avrebbe in caso di rientro nel Paese d’origine.
- Prova delle condizioni di salute e dei legami familiari: l’avvocato del richiedente deve documentare adeguatamente le condizioni di salute proprie e dei familiari in Italia, anche attraverso certificazioni mediche aggiornate, e dimostrare l’effettività e la rilevanza dei legami familiari (convivenza, assistenza reciproca, dipendenza economica o affettiva), al fine di far valere la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU.
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