Diffamazione televisiva, il direttore di rete non risponde per la sola qualifica (Cass. civ. n. 10256/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il direttore responsabile di una rete televisiva non risponde, per la sola qualifica rivestita, dell’omesso controllo volto a impedire una condotta diffamatoria commessa nel corso di una trasmissione. L’art. 57 cod. pen. riguarda i reati commessi mediante stampa periodica, mentre l’art. 30 legge n. 223/1990 individua specificamente i soggetti responsabili per le trasmissioni televisive e non è suscettibile di applicazione analogica al direttore di rete. Chi agisce per il risarcimento deve quindi provare l’esistenza, in capo al direttore, di uno specifico dovere di controllo, eventualmente derivante da delega dell’emittente. Il diritto di critica, anche quando abbia ad oggetto l’attività di un magistrato, incontra inoltre il limite della continenza: espressioni gravemente denigratorie, inutilmente umilianti e non funzionali alla critica trasmodano nella lesione della reputazione. Nella liquidazione equitativa del danno da diffamazione possono essere utilizzate tabelle fondate su parametri oggettivi e diffusamente applicati.
Il Fatto
Un magistrato aveva agito contro una società televisiva, il conduttore di un programma e il direttore della rete chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da quattro puntate nelle quali erano state formulate critiche alla gestione, da parte del pubblico ministero, di una vicenda relativa all’occupazione di un immobile. Il Tribunale aveva ritenuto le espressioni diffamatorie e condannato solidalmente i convenuti al risarcimento; la Corte d’appello aveva confermato la responsabilità, riducendo però l’importo liquidato.
La società, il conduttore e il direttore di rete ricorrevano per cassazione. Venivano contestati, tra l’altro, il superamento dei limiti della critica giudiziaria, la quantificazione del danno e, con specifico riferimento al direttore di rete, l’esistenza stessa di un obbligo di vigilanza sul contenuto della trasmissione dal quale potesse derivare responsabilità risarcitoria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie le censure relative alla posizione del direttore di rete. Esclude che dalla mera qualifica possa derivare un generale obbligo di impedire le condotte diffamatorie realizzate nel corso dei programmi. L’art. 57 cod. pen. disciplina esclusivamente i reati commessi attraverso la stampa periodica, mentre l’art. 30 legge n. 223/1990 individua quali possibili destinatari della disciplina il concessionario privato, la concessionaria pubblica o il soggetto specificamente delegato al controllo della trasmissione. Tale previsione non può essere estesa analogicamente al direttore della rete.
Non è quindi configurabile una responsabilità oggettiva fondata sulla sola posizione ricoperta. Per affermare una responsabilità omissiva occorre dimostrare l’esistenza di uno specifico dovere di controllo. Poiché il direttore di rete non è, in quanto tale, il soggetto individuato dalla norma, spettava all’attrice provare che l’emittente gli avesse concretamente delegato tale funzione. In mancanza di questa prova, la Cassazione cassa la sentenza sul punto e, decidendo nel merito, esclude ogni pretesa risarcitoria nei confronti del direttore.
Restano invece ferme le statuizioni relative agli altri responsabili. La Corte esclude che la natura giudiziaria della critica consenta forme espressive prive di limiti. La continenza richiede che il linguaggio, pur aspro o polemico, rimanga pertinente e funzionale alla disapprovazione dell’operato altrui. Nel caso concreto, le reiterate rappresentazioni del magistrato come soggetto pavido, timoroso e disposto a “inginocchiarsi” davanti agli occupanti erano state correttamente qualificate come dileggio personale e aggressione gratuita alla dignità professionale, non necessaria all’esposizione della critica.
La Cassazione conferma infine la liquidazione del danno nei confronti degli altri responsabili. La Corte d’appello aveva considerato l’elevato discredito provocato, la reiterazione delle espressioni, la funzione professionale della persona offesa e l’ampia diffusione nazionale della trasmissione, applicando i criteri elaborati dall’Osservatorio della giustizia civile di Milano per le diffamazioni di elevata gravità. Il ricorso principale viene quindi rigettato, mentre quello incidentale è accolto esclusivamente quanto alla posizione del direttore di rete.
Nota della Redazione
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