Diffamazione a mezzo blog: l’attribuzione falsa della qualifica di “imputato” non è scriminata dal diritto di critica (sent. 39792/2025)
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza n. 39792/2025, Udienza pubblica del 30 ottobre 2025, depositata il 10 dicembre 2025 (R.G.N. 24721/2025) – Presidente Pistorelli, Relatore Cavallone.
I fatti
La Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato la condanna dell’imputato, direttore responsabile di un settimanale online, per diffamazione aggravata e continuata, per aver consentito la pubblicazione di due articoli su un blog interno alla testata, in cui la persona offesa – un generale dell’Arma – veniva indicata come “imputato” che, al fine di garantirsi l’impunità da indagini a suo carico, avrebbe orchestrato ricatti e attacchi mediatici nei confronti degli inquirenti.
Il ricorso
La difesa ha proposto ricorso per cassazione su due motivi: il travisamento della prova quanto all’attribuzione della paternità degli articoli, contestando riferimenti a un sito internet diverso da quello effettivo e a un anno (2017) inconferente rispetto ai fatti (2020), oltre all’inadeguatezza probatoria dei semplici screenshot prodotti; il mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica ex art. 51 c.p., sostenendo che l’attribuzione della qualifica di “imputato” non fosse falsa, avendo la persona offesa stessa, in una lettera ai Procuratori, lamentato scorrettezze da parte degli inquirenti.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha ritenuto la censura in parte una questione nuova non sollevata in appello e in parte un mero errore materiale (il riferimento all’anno 2017) privo di rilievo decisivo sulla tenuta della motivazione, che si fondava sugli accertamenti della polizia giudiziaria; ha inoltre ribadito che gli screenshot di pagine web costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ex art. 234 c.p.p., tanto più se corroborate da indagini tecniche della PG. Sul secondo motivo, ha escluso la scriminante del diritto di critica per due ragioni concorrenti: da un lato, difettava il requisito della verità del fatto storico, non essendo la persona offesa “imputata” all’epoca della pubblicazione degli articoli (essendo stata processata e assolta solo successivamente), e la veridicità della notizia va valutata al momento della pubblicazione; dall’altro, era stato comunque superato il limite della continenza espressiva, con espressioni quali “testa sicuramente bacata” che si risolvevano in un attacco personale gratuito, sganciato dalla narrazione oggettiva dei fatti.
Il diritto di critica giornalistica non scrimina la falsa attribuzione della qualità di “imputato” a chi, al momento della pubblicazione, non lo era ancora; la veridicità della notizia va valutata con riferimento al momento della sua diffusione, senza che l’eventuale assunzione successiva di quella qualità possa sanare retroattivamente la falsità originaria.
L’esito
Ricorso rigettato, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Perché questa decisione conta, in pratica
La pronuncia è di particolare utilità per la responsabilità editoriale online: ribadisce che “indagato” e “imputato” non sono qualifiche equipollenti e che attribuire falsamente la seconda esclude in radice l’esimente del diritto di critica, a prescindere dagli sviluppi processuali successivi; conferma inoltre la piena valenza probatoria degli screenshot come prova documentale delle pubblicazioni diffamatorie online.