Responsabilità da prodotto difettoso: il distributore che condivide il nome con il produttore risponde come ‘persona che si presenta come produttore’
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza n. 32673/2025, ud. pubblica 30 settembre 2025, dep. 15 dicembre 2025, R.G. 10388/2019 — Pres. Scarano, Rel. Graziosi.
I fatti
Il conducente di un’autovettura, rimasto coinvolto in un incidente nel quale l’air-bag non si era attivato, aveva convenuto in giudizio la venditrice e la (presunta) produttrice del veicolo, chiedendo il risarcimento dei danni per difetto di fabbricazione. La convenuta, distributrice italiana del marchio, negava di essere la produttrice, indicando come tale un’altra società del medesimo gruppo industriale, come risultante dalla fattura di vendita. Il Tribunale di Bologna, con sentenza non definitiva, dichiarava comunque la responsabilità extracontrattuale della convenuta per il difetto dell’air-bag; la Corte d’appello di Bologna confermava.
Il ricorso
La distributrice ha proposto ricorso in tre motivi, contestando l’ultrapetizione (essere stata condannata come produttrice anziché come fornitrice), l’omesso esame del fatto che il produttore fosse pacificamente individuato dalle parti fin dall’inizio del giudizio, e la falsa applicazione dell’art. 4 d.p.r. 224/1988 sulla responsabilità del fornitore — norma che, a suo dire, presuppone la mancata individuazione del produttore, circostanza qui insussistente.
La decisione
La Cassazione, rilevando l’esistenza di un profilo interpretativo distinto e pregiudiziale — se il fornitore possa essere considerato “produttore apparente” ai sensi dell’art. 3 della direttiva 85/374/CEE quando il proprio nome coincida, senza apposizione materiale, con il marchio effettivamente apposto dal produttore sul prodotto — disponeva rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-157/23). Con sentenza del 19 dicembre 2024, la CGUE ha stabilito che il fornitore che non abbia materialmente apposto il proprio nome o marchio sul prodotto deve comunque essere considerato “persona che si presenta come produttore”, ai sensi dell’art. 3, § 1, della direttiva, quando il marchio effettivamente apposto dal produttore coincida, da un lato, con il nome (o un elemento distintivo) del fornitore e, dall’altro, con il nome del produttore. La Corte di Lussemburgo ha chiarito che tale interpretazione estensiva è imposta dal favor consumatoris che permea la disciplina: il fornitore che sfrutta la coincidenza nominale con il produttore, per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto, deve rispondere allo stesso titolo del produttore, a prescindere da un atto materiale e volontario di apposizione del marchio. Applicando tale principio al caso concreto, la Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo la condivisione del nome tra la distributrice ricorrente e la produttrice sufficiente a fondare la responsabilità della prima come “produttore apparente”.
Il fornitore di un prodotto difettoso che non abbia materialmente apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto deve comunque essere considerato “persona che si presenta come produttore”, ai sensi dell’art. 3, § 1, della direttiva 85/374/CEE, quando il marchio apposto dal produttore coincida sia con il nome (o un elemento distintivo) del fornitore, sia con il nome del produttore stesso.
L’esito
Ricorso rigettato; nessuna pronuncia sulle spese di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Perché questa decisione conta, in pratica
Rilevante per la responsabilità da prodotto nei gruppi societari con denominazioni condivise tra casa madre e distributori nazionali: la mera coincidenza nominale, anche senza un atto positivo di “apposizione” del marchio da parte del distributore, può bastare a estendere la responsabilità da prodotto difettoso, a tutela del consumatore-danneggiato. Un criterio di cui tenere conto sia nella strutturazione dei rapporti distributivi infragruppo, sia nella difesa in giudizio di società distributrici convenute per danno da prodotto.