L’erronea valutazione del giudicato interno è errore di diritto, non revocatorio (Cass. civ. Sez. III n. 7584 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’erronea valutazione circa l’esistenza di un giudicato interno non integra l’errore di fatto di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ma costituisce errore di diritto. Il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma va assimilata all’interpretazione delle norme giuridiche. Ne segue che la sua erronea valutazione, equivalendo a ignoranza della regula iuris, rileva quale vizio di falsa applicazione di norma di diritto e non è deducibile ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.
Il Fatto
Due investitori propongono ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., avverso l’ordinanza con cui la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il loro precedente ricorso per cassazione. Quest’ultimo era diretto contro la sentenza della Corte d’appello che, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto le domande risarcitorie relative a un ordine di acquisto di azioni eseguito dalla banca in mancanza di adeguata provvista e di contratto di finanziamento scritto.
I ricorrenti sostengono che la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, avrebbe supposto l’inesistenza di un giudicato che, invece, risultava incontestabilmente accertato dagli atti di causa. La banca resiste con controricorso. La questione approda alla Cassazione per stabilire se tale asserita svista integri l’errore revocatorio di fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce con precisione il perimetro della revocazione delle proprie decisioni. L’art. 391-bis cod. proc. civ. la ammette esclusivamente per i vizi di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., cioè per l’errore di fatto. Tale errore si configura soltanto quando la decisione sia fondata sull’affermazione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare.
Il vizio revocatorio, chiarisce il Collegio, deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. Esso non può consistere in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali: in tal caso si versa nell’errore di giudizio, estraneo all’area degli errori revocatori. Sul punto la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 20013 del 2024.
Nel caso concreto, i ricorrenti si dolgono che la Corte abbia ritenuto inesistente un giudicato che essi assumono definitivamente accertato nel merito. Ad avviso del Collegio, emerge evidente che si tratta di una mera doglianza circa il corretto intendimento, da parte della Corte, della portata della sentenza di primo grado e della censura svolta in appello. Si prospetta, dunque, un errore di interpretazione e valutazione degli atti, non già un vizio di percezione.
La Corte compie il passaggio decisivo: il giudicato interno, destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici. La sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per natura ed effetti, all’interpretazione delle norme giuridiche. Pertanto l’erronea valutazione sulla sua esistenza equivale a ignoranza della regula iuris e rileva quale errore di diritto, assimilabile alla falsa applicazione di norma giuridica, non deducibile ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorso è così inammissibile.
La decisione in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. comporta l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. I ricorrenti sono condannati alle spese e a un’ulteriore somma in favore della controricorrente, nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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