Querela di falso inammissibile per le dichiarazioni rese dal ricevente all’agente postale (Cass. civ. Sez. 3 n. 2962 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attestazione dell’agente postale relativa alla consegna del plico e alle sue modalità è assistita da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., in quanto riguarda fatti caduti sotto la diretta percezione del notificatore. Le dichiarazioni rese dal ricevente all’agente postale circa la propria identità e il proprio rapporto con il destinatario non sono invece coperte da fede privilegiata, poiché si fondano su quanto dichiarato da un soggetto la cui veridicità il notificatore non è tenuto ad accertare. Tali attestazioni sono assistite da una mera presunzione di veridicità, superabile con prova contraria offerta con qualsiasi mezzo, ivi incluso il disconoscimento in via incidentale della sottoscrizione. Ne consegue che la querela di falso non è proponibile avverso le suddette dichiarazioni, difettando il requisito della fede privilegiata del documento. È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti censure eccentriche rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il contribuente conveniva in giudizio l’agente della riscossione, proponendo querela di falso avverso le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento di due raccomandate, asserendo che né lui né i propri familiari avessero mai ricevuto o sottoscritto i documenti. Il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda, dichiarando la falsità delle sottoscrizioni e accogliendo altresì l’analoga domanda degli intervenuti, pur in assenza di una loro autonoma querela di falso.
La Corte d’Appello di Napoli riformava la decisione, rigettando la domanda. Il giudice del gravame riteneva che la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. fosse limitata ai fatti caduti sotto la diretta percezione del notificatore, senza estendersi alle dichiarazioni da lui ricevute circa l’identità del consegnatario e il suo rapporto con il destinatario. Tali attestazioni, secondo la Corte territoriale, erano assistite da una mera presunzione di veridicità, superabile con la prova contraria e, pertanto, la querela di falso non era proponibile. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, stante l’evidente connessione, dichiarandoli inammissibili in quanto non aderenti alle rationes decidendi enunciate dalla Corte d’Appello e, quindi, privi di decisività.
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2699, 2700 e 2702 cod. civ., sostenendo che l’avviso di ricevimento, quale parte integrante della relata di notifica, fosse assistito da fede privilegiata anche in ordine all’identità del soggetto che ha sottoscritto l’atto. La Corte ha respinto la censura, rilevando che il ricorrente non aveva considerato quanto affermato dal giudice dell’appello in merito all’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dal ricevente all’agente postale. La Corte territoriale, infatti, aveva correttamente escluso la fede privilegiata per tali dichiarazioni, trattandosi di fatti non caduti sotto la diretta percezione del notificatore, il quale non è tenuto ad accertare la veridicità delle stesse purché concordino con la situazione apparente.
Quanto al secondo motivo, incentrato sulla presunzione di consegna a mani proprie del destinatario in caso di sottoscrizione illeggibile dell’avviso di ricevimento, la Corte lo ha ritenuto eccentrico rispetto alla ratio della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano accertato, sulla base delle attestazioni coperte da fede privilegiata, che i riceventi si erano qualificati rispettivamente come “familiare convivente” e “addetto alla casa, ufficio o azienda”, circostanze pacifiche che rendevano inconferente l’invocata presunzione di consegna al destinatario.
La Corte ha inoltre evidenziato l’assenza di decisività del motivo, ricordando che l’attore, nel promuovere il giudizio di falso, aveva sostenuto che né lui né alcuno dei suoi familiari avesse mai ricevuto o sottoscritto gli atti. Tale circostanza rendeva evidente la contraddittorietà della censura, prospettata in termini non aderenti alla sentenza impugnata. La Corte ha dato seguito ai consolidati principi in base ai quali la proposizione di censure prive di specifiche attinenze al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre le spese prenotate e prenotande a debito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2699 c.c. – Atto pubblico
- Art. 2700 c.c. – Efficacia dell'atto pubblico
- Art. 2702 c.c. – Efficacia della scrittura privata
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso