Competenza del Tribunale per lesioni aggravate al convivente (Cass. pen. n. 36929/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lesioni personali volontarie, la competenza per materia del giudice di pace è esclusa quando il fatto è commesso contro il convivente stabile del colpevole, in quanto si configura l’aggravante di cui all’art. 577, comma 1, n. 1, cod. pen. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 236 del 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui non escludeva dalla competenza del giudice di pace le lesioni volontarie commesse contro le categorie di soggetti elencate al n. 1) del primo comma dell’art. 577 cod. pen., ivi compresa la persona stabilmente convivente. Ne consegue che il delitto di lesioni personali aggravato ai sensi dell’art. 577, comma 1, n. 1, cod. pen., pur se divenuto procedibile a querela per effetto del d.lgs. n. 150/2022, rientra nella competenza per materia del tribunale.
Il Fatto
Un imputato è stato condannato dal Giudice di pace di Brescia per il reato di lesioni personali aggravate (artt. 582, 585 in relazione all’art. 577, comma 1, n. 1, cod. pen.), per aver colpito con un pugno al volto il convivente, provocandogli lesioni guaribili in trenta giorni (frattura pluriframmentaria del pavimento orbitario).
Avverso la sentenza, il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in ordine alla competenza del Tribunale per il reato contestato, in quanto le lesioni commesse contro il convivente stabile sono di competenza del tribunale e non del giudice di pace.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui non escludeva dalla competenza del giudice di pace i delitti di lesioni volontarie (art. 582, comma 2, cod. pen.) commessi contro le categorie di soggetti di cui al n. 1) del primo comma dell’art. 577 cod. pen., tra cui l’ascendente, il discendente, il coniuge, l’altra parte dell’unione civile e la persona stabilmente convivente con il colpevole.
La Corte ha chiarito che, a seguito di tale declaratoria di incostituzionalità, il catalogo delle fattispecie di lesioni volontarie attribuite alla cognizione del giudice di pace si è ulteriormente ristretto. Per coerenza con il plus di tutela accordato dall’ordinamento alle categorie di soggetti elencate all’art. 577, comma 1, n. 1, cod. pen., la competenza per i reati di lesioni aggravate commessi contro tali soggetti spetta al tribunale. Ha richiamato, altresì, il principio espresso da questa Corte (Sez. 5, n. 807 del 27/09/2023, dep. 2024), secondo cui il delitto di lesioni personali commesso nei confronti di una delle categorie di soggetti elencati all’art. 577, commi primo, n. 1), e secondo, cod. pen., pur se divenuto procedibile a querela per effetto del d.lgs. n. 150/2022, rientra nella competenza per materia del tribunale.
Implicazioni Pratiche
- Verifica della competenza per materia: L’avvocato deve verificare la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 577, comma 1, n. 1, cod. pen., in relazione al rapporto tra l’autore e la persona offesa (convivenza stabile, relazione affettiva, coniuge, ascendente, discendente), poiché tale aggravante determina la competenza del tribunale e non del giudice di pace.
- Eccezione di incompetenza: In sede di opposizione o di giudizio di primo grado, se il procedimento è instaurato davanti al giudice di pace per lesioni aggravate ex art. 577, comma 1, n. 1, cod. pen., l’avvocato deve eccepire tempestivamente l’incompetenza per materia, richiedendo la trasmissione degli atti al tribunale, pena la nullità della sentenza.
- Effetti della declaratoria di incompetenza: La declaratoria di incompetenza del giudice di pace per lesioni aggravate ex art. 577, comma 1, n. 1, cod. pen., comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per l’ulteriore corso (esercizio dell’azione penale o richiesta di rinvio a giudizio), non potendo il giudice di pace decidere nel merito.
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