Inversione onere probatorio esclusa nella frode in commercio canapa (Cass. pen. Sez. 3 n. 8779 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è deducibile per cassazione la censura che, sotto l’apparente vizio di violazione di legge o di motivazione, prospetta una lettura alternativa delle risultanze processuali, attingendo alla valutazione di merito del giudice di appello in punto di capacità decettiva del messaggio pubblicitario. Il ricorrente che deduca il vizio di travisamento della prova per omissione deve allegare integralmente o trascrivere i passaggi decisivi degli atti indicati, a pena di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza. La mancata risposta esplicita alla richiesta di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non integra vizio di motivazione quando il rigetto della domanda risulti implicitamente dalla valorizzazione, ad opera del giudice di merito, di elementi di non trascurabile gravità della condotta, incompatibili con il giudizio di tenuità dell’offesa.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, aveva assolto gli imputati dal reato di cui al capo A) e rideterminato la pena per la tentata frode in commercio ex artt. 56, 110 e 515 cod. pen. Gli imputati, soci amministratori di una società agricola, avevano posto in vendita sul sito internet della società prodotti a base di canapa — tra cui olio con CBD — pubblicizzati come provenienti da coltivazione propria, tracciabili e realizzati con metodi biologici naturali, qualità in realtà non corrispondenti al vero. Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, il travisamento delle risultanze processuali e l’inversione dell’onere della prova in punto di capacità decettiva della condotta pubblicitaria e, dall’altro, l’omessa pronuncia sulla richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato il perimetro del sindacato di legittimità, ribadendo che il vizio di violazione di legge deve essere dedotto contestando la riconducibilità del fatto — come ricostruito dai giudici di merito — alla fattispecie astratta, mentre la contestazione delle emergenze istruttorie appartiene al giudizio di merito. Quanto al vizio di motivazione, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di effettività, manifesta illogicità, contraddittorietà intrinseca o con atti del processo, restando inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività della ricostruzione o sollecitano una differente comparazione dei significati probatori.
Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto che la distinzione semantica proposta dalla difesa tra “produrre” e “coltivare” non corrispondesse alla comune accezione del lemma né alla presentazione complessiva del messaggio pubblicitario, corredato dall’immagine di una coltivazione in serra, univocamente diretto a ingenerare nel consumatore il convincimento dell’acquisto di un prodotto a filiera corta. La valutazione della capacità decettiva del messaggio, se adeguatamente motivata, costituisce giudizio di merito sottratto al sindacato di legittimità, anche alla luce del divieto di pratiche commerciali ingannevoli di cui all’art. 21 d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo).
Con riguardo alla dedotta inversione dell’onere della prova, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., evidenziando che l’accusa aveva fornito la prova della falsità delle qualità dichiarate, dimostrando l’assenza di coltivazione diretta e di strutture produttive idonee. A fronte del solido quadro accusatorio, correttamente i giudici di merito avevano applicato il principio di vicinanza della prova, non essendo previsto a carico dell’imputato un onere probatorio ma soltanto un onere di allegazione di elementi concreti e oggettivi a sostegno della tesi difensiva.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha riconosciuto che la sentenza impugnata ometteva una risposta esplicita alla richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ma ha ritenuto il rigetto implicitamente desumibile dalla motivazione. La Corte territoriale, nel giustificare un trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale, aveva qualificato la condotta come dotata di “una certa gravità”, valorizzando la natura dei prodotti, offerti al pubblico in un settore delicato e con provenienza non accertata, valutazione logicamente e giuridicamente incompatibile con il giudizio di tenuità dell’offesa richiesto dall’art. 131-bis cod. pen.. Sulla base di tali argomentazioni, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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