Preclusione della sentenza ex art. 129 per particolare tenuità senza contraddittorio (Cass. pen. n. 37685/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, non può pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., in assenza di contraddittorio. L’istituto della particolare tenuità del fatto postula l’instaurazione del contraddittorio tra accusa, difesa ed eventuale persona offesa; il giudice che ravvisi i presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis deve restituire gli atti al pubblico ministero per la valutazione dell’archiviazione. La pronuncia ex art. 129 in difetto di contraddittorio integra una nullità di ordine generale a regime intermedio.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero richiedeva al GIP del Tribunale di Matera l’emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001. Il giudice, ritenendo il reato rientrante nei limiti edittali previsti dall’art. 131-bis cod. pen., l’offesa di particolare tenuità e il comportamento dell’imputato non abituale, pronunciava sentenza di assoluzione ai sensi degli artt. 129, 459, comma 3, cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen., senza instaurare contraddittorio con l’imputato.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge. La difesa eccepiva che il GIP non può emettere sentenza ex art. 129 c.p.p. per particolare tenuità in assenza di contraddittorio, che l’art. 131-bis richiede l’instaurazione del contraddittorio e che la pronuncia impugnata produce effetti pregiudizievoli (giudicato sull’accertamento del fatto, esposizione a richieste risarcitorie, iscrizione nel casellario giudiziale). La difesa allegava inoltre l’interesse a dimostrare l’esistenza di un titolo abilitativo rilasciato in favore della madre già nell’anno 1990 e la realizzazione del cancello da decenni.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la sentenza, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Matera per l’ulteriore corso. Richiama il principio delle Sezioni Unite (Tushaj, n. 13681/2016), secondo cui la sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. può essere pronunciata, in linea generale, anche per la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., in ragione della portata generale e sistemica della norma.
Tuttavia, la Corte distingue il caso in cui la sentenza ex art. 129 sia pronunciata nel corso del giudizio (dove il contraddittorio è già instaurato) da quello in cui sia pronunciata in sede di decreto penale, dove manca il contraddittorio. Nell’ipotesi di richiesta di decreto penale di condanna, la pronuncia della sentenza ex art. 129 è preclusa dalla mancata instaurazione del contraddittorio con l’imputato, che integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37749/2024; Sez. 3, n. 13081/2024).
La Corte richiama le Sezioni Unite Ksouri (n. 20569/2018), secondo cui l’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. pretende l’instaurazione del contraddittorio tra accusa, difesa ed eventuale persona offesa, perché implica l’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità, della riferibilità dello stesso all’imputato e l’assenza di effetti non integralmente liberatori per l’imputato. Il giudice che ravvisi i presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis deve restituire gli atti al pubblico ministero affinché valuti la possibilità di richiedere l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, non può emettere sentenza di proscioglimento in assenza di contraddittorio.
La Corte rileva, infine, che nel caso di specie ricorre un effettivo interesse al contraddittorio: il ricorrente ha allegato l’interesse a dimostrare l’avvenuto rilascio di titolo per la realizzazione delle opere e la realizzazione del cancello da decenni, con conseguente possibile infondatezza dell’ipotesi accusatoria.
Implicazioni Pratiche
- Limiti al proscioglimento ex art. 129 in sede di decreto penale: il GIP, in sede di richiesta di decreto penale, non può emettere sentenza ex art. 129 c.p.p. per particolare tenuità del fatto senza contraddittorio. L’avvocato deve eccepire la nullità della sentenza e chiedere l’annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al GIP per l’ulteriore corso, se il giudice ha applicato l’art. 131-bis c.p.p. in assenza di contraddittorio.
- Procedura corretta per l’applicazione dell’art. 131-bis in sede di decreto penale: se il GIP ravvisa i presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis, deve restituire gli atti al PM affinché valuti la possibilità di richiedere l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, non emettere sentenza di proscioglimento. La difesa deve insistere affinché il giudice adotti tale procedura, che garantisce il contraddittorio e il diritto di difesa.
- Interesse al contraddittorio e effetti della sentenza ex art. 129: la sentenza di proscioglimento ex art. 129, anche se di assoluzione, produce effetti pregiudizievoli (accertamento del fatto, esposizione a richieste risarcitorie, iscrizione nel casellario). L’imputato ha interesse a contestare il provvedimento, deducendo la violazione del diritto di difesa e allegando elementi che dimostrino l’infondatezza dell’accusa, che potrebbero essere valutati solo in contraddittorio.
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