Reiterazione dei motivi di appello: inammissibile il ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 2487 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi a lamentare in maniera generica una presunta carenza o illogicità della motivazione. La mera riproposizione delle censure già sviluppate nel giudizio di merito non consente il sindacato di legittimità, poiché priva del necessario confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale, con cui l’imputata era stata condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo l’inosservanza ed erronea applicazione di legge per mancanza della condizione di procedibilità, in relazione all’art. 625 n. 7 cod. pen.

Secondo la difesa, l’aggravante della commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio o pubblica utilità sarebbe stata erroneamente contestata, non ricorrendone i presupposti applicativi. La questione era quindi già stata oggetto di censura nel giudizio di appello, dove la Corte territoriale aveva congruamente evidenziato le ragioni di sussistenza della circostanza aggravante, con conseguente procedibilità di ufficio del reato contestato.

La Motivazione della Corte

La Settima Sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, poiché privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La sentenza impugnata è stata ritenuta lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità.

La Corte ha rilevato che l’argomento di impugnazione era meramente reiterativo di una censura già sviluppata nel giudizio di appello, nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni di sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 625 n. 7 cod. pen., con conseguente procedibilità di ufficio del reato contestato. Il ricorso riproponeva così le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.

La Suprema Corte ha richiamato il principio, più volte affermato, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce i motivi di appello respinti, senza un confronto critico con gli argomenti del provvedimento impugnato, citando in proposito i precedenti di Sez. 2 n. 27816 del 22/03/2019, Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009.

All’inammissibilità del ricorso è conseguita, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero secondo il principio espresso da Corte Cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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