Inammissibilità del ricorso per motivi riproduttivi delle censure di appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 15768 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono inammissibili, in quanto non specifici ma soltanto apparenti, i motivi di ricorso per cassazione che riproducono pedissequamente le censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, allorché difettino di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti. La mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da motivazione esente da evidenti illogicità. La valutazione in ordine alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. richiede il concorso dei requisiti della non abitualità della condotta e della particolare tenuità dell’offesa.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, che ne aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione. Con il ricorso venivano dedotti tre motivi: la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto e la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, qualificando il ricorso come proposto nell’interesse del ricorrente, ha rilevato come tutti i motivi non fossero stati formulati nei termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, risultando meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Detti motivi sono stati pertanto considerati non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettevano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. In proposito, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello con l’aggiunta di espressioni assertive ed apodittiche, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 23014 del 2021).
Quanto alla prima doglianza, relativa alla sussistenza del reato di ricettazione, la Corte ha rilevato la mancanza di concreta specificità e pertinenza censoria rispetto alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La Corte territoriale aveva infatti congruamente motivato, ritenendo la ricezione sulla carta postepay intestata all’imputato di una somma priva di qualsivoglia causale dimostrativa della consapevolezza della provenienza illecita.
Con riferimento al secondo motivo, concernente la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha osservato che il ricorrente non si era confrontato con la specifica motivazione della Corte territoriale, che aveva correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per l’operatività dell’istituto, difettando sia il requisito della non abitualità della condotta sia quello della particolare tenuità dell’offesa, in ragione del valore economico non esiguo della somma illecitamente sottratta agli aventi diritto.
In ordine al terzo motivo, la Corte ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità e manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto