Ammissione al passivo del credito della società fiduciaria e buona fede del terzo (Cass. pen. n. 37834/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il giudice del rinvio, nell’adempimento delle coordinate ermeneutiche fissate dalla sentenza di annullamento, deve valutare la portata probatoria delle richieste della parte in ordine alla perdurante efficacia del contratto di mandato fiduciario, nonché la buona fede del terzo e la non strumentalità del credito all’attività illecita. La motivazione che, in aderenza a tali coordinate, ricostruisce il contesto, le caratteristiche dei soggetti, la validità del contratto e la riferibilità della gestione a un soggetto terzo, escludendo la strumentalità del credito, si sottrae al sindacato di legittimità se non manifestamente illogica.
Il Fatto
In un procedimento di prevenzione patrimoniale, il Tribunale di Nola, in sede di opposizione allo stato passivo, ammetteva il credito di una società fiduciaria per compensi relativi all’amministrazione di quote sociali di una società riconducibile a un soggetto sottoposto a sequestro di prevenzione. Il credito era sorto in virtù di un contratto di mandato fiduciario stipulato con un trust (Agility) e con la società di cui il soggetto era effettivo titolare.
La Sesta Sezione penale della Cassazione, investita del ricorso avverso la decisione di ammissione, annullava la sentenza con rinvio, ritenendo fondati i rilievi della difesa della società fiduciaria in ordine al non corretto inquadramento del contratto di mandato e della intervenuta sospensione dello stesso a seguito del sequestro, individuando puntualmente la disciplina applicabile e il canone valutativo di riferimento. Il Tribunale di Nola, in sede di rinvio, confermava l’ammissione del credito. Il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che le censure si risolvono in una lettura alternativa nel merito delle considerazioni del Tribunale, che ha affrontato i temi devoluti a seguito dell’annullamento con rinvio, mantenendosi all’interno del perimetro deliberativo fissato dalla sentenza di annullamento, con una motivazione che non si presta a censure in sede di legittimità.
La Corte richiama il precedente di legittimità (Sez. 6, n. 525/2022, MPS leasing & factoring S.p.a., Rv. 284106-01), secondo cui, in tema di misure di prevenzione, il giudice del rinvio deve valutare la portata probatoria delle richieste della parte in ordine alla perdurante efficacia del contratto di mandato fiduciario, nonché la buona fede del terzo e la non strumentalità del credito all’attività illecita.
La Corte osserva che il Tribunale, in adempimento delle coordinate ermeneutiche della sentenza di annullamento, ha ampiamente ricostruito: il contesto in relazione al quale era stata avanzata la richiesta di accertamento del credito; le caratteristiche dei soggetti coinvolti quanto alla pretesa azionata; il ruolo della società fiduciaria; la validità del contratto di mandato in relazione all’oggetto dello stesso e alla disciplina di riferimento; le caratteristiche del credito, sorto antecedentemente al provvedimento di sequestro; la non riferibilità della gestione dei beni agli imputati, attesa la presenza di un rapporto di gestione intercorrente tra la società fiduciaria e un soggetto terzo; la mancanza di strumentalità del credito alle attività degli indagati. Il giudice di merito ha ritenuto, con giudizio di merito, che le attività di cui al contratto di mandato fiduciario fossero indicative della buona fede della società, avendo la stessa contribuito ad evitare sanzioni conseguenti all’omissione di attività in tema di dichiarazioni dei redditi o di mancato rispetto delle disposizioni antiriciclaggio.
Implicazioni Pratiche
- Valutazione della buona fede del terzo: in sede di ammissione al passivo di un credito derivante da un rapporto fiduciario, il giudice deve accertare la buona fede del terzo e la non strumentalità del credito all’attività illecita del proposto. La difesa della società fiduciaria deve produrre la documentazione comprovante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e l’assenza di consapevolezza dell’illecito altrui.
- Onere motivazionale in sede di rinvio: il giudice del rinvio deve aderire puntualmente alle coordinate ermeneutiche fissate dalla sentenza di annullamento, ricostruendo il contesto, i ruoli soggettivi, la validità dei contratti e la riferibilità della gestione a soggetti terzi, per escludere la strumentalità del credito. La motivazione, se non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità.
- Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione, nell’esaminare l’opposizione allo stato passivo in materia di prevenzione, non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della complessa fattispecie, limitandosi a verificare la logicità della motivazione. La censura che si risolve in una lettura alternativa dei fatti è inammissibile.
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Nota della Redazione
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