Avvertimento per il test alcolimetrico: prova orale sufficiente (Cass. pen. n. 37937/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante. L’avviso non deve necessariamente essere fornito in forma scritta, non essendo ciò richiesto da alcuna norma del codice di rito.
Il Fatto
L’imputato veniva condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, cod. strada, in relazione a un fatto risalente al 16 luglio 2021. La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di condanna di primo grado.
Avverso la sentenza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’inutilizzabilità dei prelievi ematici effettuati per la ricerca di sostanze alcoliche, sul presupposto che gli operanti avessero omesso gli avvisi di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Richiama il principio consolidato secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante (Sez. 4, n. 18349/2021, Piva, Rv. 281169-01; Sez. 4, n. 3725/2020, Tartaro, Rv. 278027-01).
La Corte osserva, inoltre, che tale avviso non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito (Sez. 4, n. 14621/2021, Sforza, Rv. 280833-01). Il ricorrente, nel contestare la validità della prova dell’avviso, si basa su un assunto non supportato dalla legge, limitandosi a riproporre una censura già rigettata dalla giurisprudenza di legittimità.
Implicazioni Pratiche
- Onere della prova dell’avvertimento ex art. 114 disp. att.: la difesa che eccepisce la mancata prova dell’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore non può limitarsi a contestare l’assenza di verbalizzazione; il giudice può validamente fondare il proprio convincimento sulla deposizione dell’agente operante, che fornisce prova dell’adempimento.
- Forma non scritta dell’avviso: l’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non deve essere necessariamente scritto. L’assenza di una formalizzazione cartacea non determina l’inutilizzabilità del prelievo, purché l’agente testimoni in dibattimento di averlo correttamente formulato. La difesa deve contestare l’attendibilità della testimonianza, non la sua forma.
- Strategia difensiva sulla testimonianza dell’agente: la contestazione della prova dell’avvertimento deve incentrarsi sulla verifica della attendibilità e completezza della deposizione del verbalizzante, non sulla mancata trascrizione in verbale. L’avvocato deve esaminare criticamente la deposizione dell’agente, evidenziando eventuali contraddizioni o lacune che possano minare la credibilità del racconto sull’adempimento dell’obbligo.
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Nota della Redazione
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