Gettopericoloso di cose senza accertamento peritale dell’idoneità offensiva (Cass. pen. Sez. 7 n. 1520 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose di cui all’art. 674 cod. pen., è sufficiente l’idoneità della condotta a offendere, imbrattare o molestare le persone, senza che tale attitudine debba essere necessariamente accertata mediante perizia. Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire quanto oggettivamente percepito. La censura che prospetti una mera rivalutazione delle emergenze probatorie è inammissibile in sede di legittimità, non integrando i vizi di motivazione deducibili ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata per il reato di cui all’art. 674 cod. pen. per avere, nella qualità di proprietaria dell’abitazione da cui provenivano scarichi maleodoranti, omesso di attivarsi per impedire le emissioni moleste. La persona offesa aveva riferito di aver più volte tentato di interloquire con l’imputata, ricevendo in risposta un contegno aggressivo e offensivo. Il Tribunale aveva altresì liquidato il danno alle parti civili costituite.
La Motivazione della Corte
Con il primo e il secondo motivo, la ricorrente deduceva la mancata configurabilità del concorso colposo dell’extraneus e la responsabilità delle parti civili, nonché l’assenza di prova sulla propria responsabilità e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili, in quanto volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Quanto al tema del concorso dell’extraneus, il richiamo operato dal giudice di merito è stato considerato ultroneo, in considerazione del fatto che il reato ex art. 674 cod. pen. non integra un reato proprio. La Corte ha altresì precisato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio per cui, in tema di emissioni moleste, è sufficiente l’idoneità ad offendere, imbrattare o molestare, senza che tale attitudine debba essere necessariamente accertata mediante perizia.
In relazione alle dichiarazioni della persona offesa, la Corte ha richiamato il precedente di Sez. 3, n. 33817 del 2020, secondo cui il giudice può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che abbiano percepito quanto oggettivamente avvenuto.
Anche il terzo motivo, concernente la determinazione del danno liquidato alle parti civili, è stato ritenuto inammissibile, in quanto la tesi del comportamento ostruzionistico è stata considerata espressione di una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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