Inutilizzabilità probatoria: il ricorrente deve superare la prova di resistenza (Cass. pen. Sez. VII n. 31630/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso per cassazione, la parte che deduce l’inutilizzabilità di una prova a carico deve rispettare gli oneri di specificità imposti dalla prova di resistenza. Deve individuare la violazione procedimentale e gli atti incisi, confrontarsi con la ricostruzione complessiva del fatto e illustrare l’efficacia demolitrice dell’espunzione richiesta. La censura è inammissibile quando non indica concrete difformità tra la deposizione del testimone di polizia giudiziaria sul contenuto delle intercettazioni e la registrazione, né dimostra che l’eliminazione dell’elemento contestato disarticoli la motivazione. È altresì inammissibile la doglianza che sollecita una rivalutazione delle prove senza denunciare vizi logici manifesti e decisivi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sua responsabilità. La decisione di merito valorizzava, in particolare, la credibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa. Tale nucleo probatorio, secondo quanto rilevato nell’ordinanza, non era stato specificamente contestato.
Con il ricorso per cassazione veniva dedotta l’inutilizzabilità della deposizione del testimone di polizia giudiziaria che aveva riferito il contenuto delle intercettazioni, poiché la relativa bobina non era stata acquisita. Il ricorrente chiedeva inoltre una diversa valutazione delle prove e invocava, in termini generici, la riqualificazione della condotta come truffa.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché le doglianze sulla responsabilità non individuano errori riconducibili al controllo di legittimità. Le censure mirano, invece, a ottenere una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove. Non indicano vizi logici manifesti e decisivi nel percorso argomentativo seguito dai giudici di merito.
Con specifico riguardo alla deposizione del testimone di polizia giudiziaria, il Collegio condivide la valutazione già espressa dalla Corte d’appello. La censura era generica perché non indicava alcuna concreta difformità tra il contenuto riferito dal testimone e quello effettivo della registrazione. La mancata acquisizione della bobina, quindi, non era accompagnata dalla precisa illustrazione del pregiudizio prodotto sulla ricostruzione probatoria.
L’ordinanza richiama il principio secondo cui chi eccepisce l’inutilizzabilità deve assolvere tre distinti oneri. Deve confrontarsi con la ricostruzione complessiva dei fatti, individuando le prove poste a fondamento degli elementi del fatto tipico. Deve indicare la fattispecie procedimentale violata e gli atti colpiti dall’inutilizzabilità. Infine, deve spiegare perché l’espunzione dell’elemento contestato sarebbe capace di disarticolare la motivazione. In tal senso viene richiamata Cass. pen., Sez. II, n. 12960 del 17 febbraio 2026.
Nel caso esaminato, la prova di resistenza non era stata svolta. Tale verifica risultava tanto più necessaria perché la sentenza impugnata fondava la responsabilità sulla credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, rimaste prive di specifica contestazione. La richiesta di riqualificare la condotta come truffa era stata formulata in modo meramente assertivo. L’assenza di specificità impedisce quindi l’esame delle censure e conduce alla declaratoria d’inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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