Particolare tenuità del fatto non deducibile per la prima volta in cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 793 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., il motivo di ricorso per cassazione con cui l’imputato deduca, per la prima volta in sede di legittimità, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., quando tale istituto fosse già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata: su tale questione, in difetto di una specifica richiesta, non grava sul giudice di merito alcun obbligo di pronunciarsi d’ufficio. Il motivo è altresì generico quando il ricorrente non indichi le specifiche circostanze che giustificherebbero, in concreto, l’applicabilità dell’istituto.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale locale alla pena di un anno di reclusione e 350,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per l’omesso versamento di somme dovute per il patrocinio a spese dello Stato. La Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado. L’imputato ricorre per cassazione, deducendo con un unico motivo l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, muovendo dalla natura della questione sollevata dal ricorrente. Il vizio dedotto attiene a una violazione di legge che, però, non era stata prospettata nelle fasi di merito del giudizio. Tale circostanza assumerebbe rilievo decisivo: l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, essendo stata introdotta dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, era già in vigore molto prima della deliberazione della sentenza d’appello impugnata. Di conseguenza, l’eventuale applicazione dell’istituto avrebbe dovuto essere tempestivamente sollecitata dalla difesa nel corso del giudizio di merito.
La Suprema Corte richiama il principio per cui, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, né il giudice di merito è onerato, in mancanza di una specifica richiesta, di pronunciarsi comunque su tale causa di esclusione della punibilità. A sostegno di tale assunto vengono citati i precedenti delle Sezioni semplici che hanno costantemente affermato il medesimo principio.
Da ultimo, i giudici di legittimità hanno rilevato come il motivo di ricorso risulti del tutto generico, non avendo il ricorrente indicato quali specifiche circostanze avrebbero potuto giustificare, in concreto, l’applicazione dell’istituto invocato. Da tale inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo alcuna ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in linea con la sentenza Corte Cost. n. 186/2000.
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Nota della Redazione
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