Accertamenti bancari e onere di prova specifica per i professionisti (Cass. civ. Sez. Trib. n. 31969/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, una volta che l’amministrazione finanziaria abbia fornito la prova dei movimenti in entrata e in uscita operati dal contribuente su conto corrente bancario, spetta al contribuente, per evitare che le risultanze delle verifiche bancarie siano poste a base di atti impositivi, fornire la prova analitica e specifica, per ogni movimento bancario contestato, dell’inclusione di ciascuna delle operazioni nella base imponibile oppure dell’estraneità alla produzione del reddito. A tale specifico onere probatorio del contribuente corrisponde un altrettanto specifico obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica, non potendo limitarsi ad affermazioni generiche. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, nei confronti dei professionisti la presunzione legale di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 opera esclusivamente con riferimento ai versamenti e non anche ai prelevamenti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle verifiche effettuate sui conti correnti bancari intestati a un agronomo, emetteva quattro avvisi di accertamento per maggiori redditi professionali per gli anni 2005-2008. Il contribuente impugnava gli avvisi. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, confermava la decisione, ritenendo che il contribuente avesse giustificato analiticamente tutte le contestazioni, dimostrando che il conto corrente era utilizzato promiscuamente per l’attività professionale e per finalità personali. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972, e la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie entrambi i motivi del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbendo il primo motivo incidentale. Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, confortato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023, secondo cui, in tema di accertamenti bancari, una volta che l’amministrazione ha fornito la prova dei movimenti bancari, scatta una presunzione legale a suo favore, che non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. Spetta al contribuente l’onere di superare tale presunzione, fornendo la prova analitica e specifica, per ogni singolo movimento contestato, della sua inclusione nella base imponibile o dell’estraneità alla produzione di reddito. Tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, ma deve essere specifica e non generica.
La Corte censura la sentenza impugnata per motivazione apparente. I giudici di merito si erano limitati ad affermare genericamente che il contribuente aveva giustificato analiticamente tutte le contestazioni, senza indicare quali fossero gli elementi probatori forniti e senza verificare l’idoneità di ciascuno di essi a vincere la presunzione legale per ogni singola movimentazione. La Corte ribadisce che il giudice di merito è tenuto a effettuare una verifica rigorosa e a dare compiutamente conto in motivazione delle risultanze di tale verifica, dovendo individuare i fatti noti, correlandoli ai movimenti bancari contestati e valutandoli nel loro contesto complessivo, senza ricorrere a affermazioni apodittiche o generiche. La mera circostanza che il conto corrente fosse usato promiscuamente non è sufficiente a giustificare l’estraneità dei movimenti alla produzione di reddito, occorrendo una prova specifica per ogni singolo prelievo o versamento.
La Corte precisa, infine, che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione legale opera, per i professionisti, esclusivamente con riferimento ai versamenti (entrate) e non anche ai prelevamenti (uscite), poiché è irragionevole presumere che i prelevamenti ingiustificati siano destinati a un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che tale investimento sia produttivo di reddito.
Implicazioni Pratiche
- Redazione della difesa in giudizio: l’avvocato del contribuente che eccepisca l’estraneità dei movimenti bancari alla produzione di reddito deve allegare e produrre una prova analitica e specifica per ogni singola movimentazione contestata dall’Ufficio, indicando la natura personale o professionale di ciascun versamento o prelievo, e non può limitarsi a eccepire la promiscuità del conto o a fornire giustificazioni generiche, pena l’inammissibilità della difesa.
- Onere motivazionale del giudice: in sede di impugnazione della sentenza che abbia accolto le giustificazioni del contribuente, il difensore dell’Agenzia delle Entrate deve eccepire la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando il giudice si sia limitato a affermare genericamente che il contribuente ha giustificato i movimenti, senza indicare e valutare le prove fornite per ciascuna operazione.
- Distinzione tra versamenti e prelevamenti: per i professionisti, la contestazione dell’Ufficio può fondarsi solo sui versamenti (entrate) e non sui prelevamenti (uscite), in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014; l’avvocato del professionista deve eccepire l’inapplicabilità della presunzione legale ai prelevamenti, richiamando la suddetta pronuncia e la conseguente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29572/2018, n. 24998/2022, n. 2240/2021), che esclude la rilevanza dei prelevamenti ai fini della presunzione di reddito.
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Nota della Redazione
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