Definizione agevolata: intimazione di pagamento come atto impositivo se contiene nuova determinazione della pretesa (Cass. civ. Sez. Trib. n. 33414/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 199 del 2018, deve essere ricompresa fra i giudizi aventi ad oggetto un atto impositivo anche l’impugnazione da parte del contribuente dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 68 d.lgs. 546 del 1992 e all’art. 29 d.l. n. 78 del 2010 che in concreto si sia rivelata, modificando l’entità della pretesa tributaria, una modalità di esercizio della potestà impositiva esulante dalla mera funzione esattoriale propria della sua natura di atto di pura riscossione. Ai fini dell’applicabilità della definizione agevolata, ciò che rileva, a prescindere dalla veste formale, è la natura sostanziale di atto impositivo, da riconoscersi quando l’Amministrazione finanziaria vi faccia valere, per la prima volta, una nuova o diversa pretesa fiscale nei confronti del contribuente.
Il Fatto
A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per maggior reddito di impresa, imputato ai soci per trasparenza, determinando imposte e sanzioni per € 431.761,60. La Commissione tributaria provinciale di Novara, con sentenza n. 295/2014, accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando l’IVA e disponendo la conseguente rideterminazione delle sanzioni, senza tuttavia liquidare l’importo esatto di queste ultime. La pronuncia veniva confermata in appello e passava in giudicato.
In esecuzione della sentenza, l’Agenzia notificava ai contribuenti l’intimazione di pagamento ex art. 68 d.lgs. 546/1992, richiedendo il pagamento di € 275.841,07, pari a due terzi delle sanzioni originarie, importo che i contribuenti contestavano per erronea rideterminazione. La CTP di Novara annullava l’intimazione, ma la CTR del Piemonte, in accoglimento parziale dell’appello dell’Agenzia, rideterminava le sanzioni in € 39.534,30. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione. Nel frattempo, i contribuenti aderivano alla definizione agevolata delle cartelle (cd. rottamazione bis) e chiedevano la definizione agevolata della controversia ex art. 6, comma 10, d.l. 119/2018, ma l’Agenzia negava l’ammissione, ritenendo che l’intimazione di pagamento non fosse un atto impositivo. I contribuenti impugnavano il diniego.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, in quanto il suo accoglimento determina l’estinzione del giudizio. La Corte richiama il consolidato orientamento (Cass. Sez. Un. n. 18298/2012; Cass. n. 20683/2021; Cass. n. 24377/2025) secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 6 d.l. 119/2018, ciò che rileva è la natura sostanziale di atto impositivo del provvedimento impugnato, a prescindere dal nomen iuris. Un atto è sostanzialmente impositivo quando l’Amministrazione vi faccia valere, per la prima volta, una nuova o diversa pretesa fiscale, e la sua impugnazione integri una controversia effettiva sul merito dell’obbligazione tributaria.
La Corte osserva che, nel caso di specie, la sentenza di primo grado aveva parzialmente annullato l’avviso di accertamento, ma si era limitata a disporre la “conseguente rideterminazione delle sanzioni” senza determinare l’importo esatto né indicare criteri di calcolo. L’intimazione di pagamento, notificata in esecuzione di tale sentenza, conteneva una rideterminazione discrezionale delle sanzioni da parte dell’Ufficio, che non era stata autorizzata né liquidata dal titolo giudiziale. L’intimazione non si è quindi limitata a una mera funzione di riscossione (come previsto dall’art. 68 d.lgs. 546/1992, che richiede il pagamento “per l’ammontare risultante dalla sentenza”), ma ha costituito il primo atto con il quale i contribuenti hanno avuto conoscenza di una pretesa fiscale diversa, determinata discrezionalmente dall’Amministrazione.
Pertanto, l’intimazione di pagamento, pur formalmente atto di riscossione, nella sostanza ha esercitato una nuova potestà impositiva. La controversia avente ad oggetto la sua impugnazione verte sulla legittimità di questa nuova determinazione e rientra, quindi, nell’ambito applicativo dell’art. 6 d.l. 119/2018. La Corte accoglie il ricorso, annulla il diniego e dichiara estinto il giudizio, essendo i contribuenti in regola con la domanda di definizione agevolata e con il pagamento dell’importo dovuto.
Implicazioni Pratiche
- Natura sostanziale dell’atto e definizione agevolata: L’avvocato che assiste un contribuente destinatario di un’intimazione di pagamento ex art. 68 d.lgs. 546/1992 deve verificare se l’importo richiesto corrisponda esattamente a quello “risultante dalla sentenza” oppure se l’Amministrazione abbia effettuato una nuova determinazione discrezionale (es. ricalcolo di sanzioni, interessi o imposte). In quest’ultimo caso, l’intimazione ha natura sostanziale di atto impositivo e il contribuente può chiedere la definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. 119/2018, impugnando il diniego dell’Agenzia.
- Onere di allegazione e prova: Il contribuente che impugna il diniego di definizione agevolata deve allegare e dimostrare che l’atto di riscossione impugnato contenga una nuova determinazione della pretesa fiscale, non meramente esecutiva della sentenza. È necessario produrre la sentenza (che non liquidi l’importo), l’intimazione di pagamento e gli atti di definizione agevolata presentati, per dimostrare che la controversia verte effettivamente sul merito di una nuova pretesa impositiva.
- Estinzione del giudizio e spese: Una volta accertata l’ammissibilità della definizione agevolata, il giudice dichiara estinto il giudizio pendente (anche in Cassazione) e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, d.l. 119/2018). L’avvocato deve pertanto richiedere, in via principale, l’accoglimento del ricorso avverso il diniego e la declaratoria di estinzione, al fine di chiudere definitivamente la lite, senza che l’Agenzia possa più contestare il merito della pretesa.
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