Sinistro girato all’antifrode con motivazione riservata: ricorso inammissibile davanti all’Arbitro Assicurativo (Arbitro Assicurativo 420/2026)
Arbitro Assicurativo, decisione n. 420 del 1° giugno 2026 (riunione del 21 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Giovanni Stella.
Il principio
L’assegnazione del sinistro all’unità antifrode dell’impresa (c.d. “aree speciali”) non comporta un automatico obbligo di inammissibilità del ricorso: la rimessione deve essere supportata da almeno una minima argomentazione, a tutela del contraddittorio, potendo il Collegio disporre un supplemento istruttorio per richiederla. Quando però l’impresa fornisce — anche in forma riservata e confidenziale — indicazioni sulle anomalie e sugli indicatori di frode idonee a supportare la rimessione, e la decisione presupporrebbe un giudizio sulla fraudolenza del sinistro (riservato all’Autorità giudiziaria e comunque bisognoso di accertamenti preclusi all’Arbitro, che decide su base esclusivamente documentale), il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 3, comma 3, e 11, comma 8, del d.m. n. 215/2024.
Il fatto
Il ricorrente, titolare di una polizza infortuni, riferiva di essersi infortunato durante una corsa serale (11 novembre 2024), con diagnosi di lesione distrattiva, e chiedeva il rimborso delle spese mediche (653,40 euro, al netto della franchigia). L’impresa aveva inizialmente negato l’indennizzo sostenendo che il sinistro fosse avvenuto durante una partita sotto l’egida della Lega Nazionale Dilettanti (dilettante LND equiparato al professionista, escluso dalla copertura) — circostanza che, come rilevato dallo stesso Collegio, non risultava dalla documentazione — e poi confermava il rifiuto adducendo una dinamica diversa da quella dichiarata.
In giudizio l’impresa eccepiva l’inammissibilità del ricorso ex art. 11, comma 8, del Decreto, per essere il sinistro in gestione presso l’Unità Antifrode, richiamando la risoluzione IVASS del 23 maggio 2025, ma senza motivare specificamente la devoluzione. Il ricorrente contestava l’automatismo e sosteneva che la lite fosse puramente documentale (interpretazione delle condizioni e legittimità del diniego).
La motivazione
Il Collegio ribadisce che, secondo l’orientamento espresso dall’IVASS nella consultazione sul documento n. 1/2025, l’Arbitro non può in alcun caso pronunciarsi sulla fraudolenza di un sinistro, riservata all’Autorità giudiziaria; e che, quando l’istruttoria è devoluta alle “aree speciali”, il Collegio adotta le opportune risoluzioni ex art. 11, comma 8. Precisa tuttavia che non deve esservi un mero automatismo tra l’assegnazione all’unità antifrode e la declaratoria di inammissibilità: la rimessione va supportata da una ancorché minima argomentazione, nel rispetto delle esigenze difensive dell’impresa e a tutela del contraddittorio.
Per questo, rilevata l’assenza di motivazione specifica nelle controdeduzioni e controrepliche, il Collegio disponeva un supplemento istruttorio, invitando l’impresa ad argomentare la rimessione. L’impresa, il 24 aprile 2026, trasmetteva — in forma strettamente riservata e confidenziale, non comunicata alla controparte — informazioni specifiche sulle anomalie emerse. Il Collegio le reputa idonee a supportare la rimessione del sinistro all’area antifrode; per non pregiudicare il diritto di difesa dell’impresa e per esigenze di riservatezza, non dà atto in motivazione delle ragioni dei sospetti di frode. Non potendo pronunciarsi sulla fraudolenza e non potendo disporre gli accertamenti necessari (art. 3, comma 3), il Collegio dichiara il ricorso inammissibile ex art. 11, comma 8, del Decreto.
Implicazioni pratiche
La decisione precisa il funzionamento dell’eccezione “antifrode” davanti all’Arbitro Assicurativo. Da un lato, l’impresa non può limitarsi a dichiarare che il sinistro è alle “aree speciali” per ottenere l’inammissibilità: serve una motivazione, sia pure minima e compatibile con la riservatezza, e il Collegio può sollecitarla con un supplemento istruttorio. Dall’altro, una volta che l’impresa fornisce indicatori di frode plausibili, la valutazione sulla fraudolenza — riservata al giudice e non praticabile su base solo documentale — conduce all’inammissibilità.
Per l’assistenza all’assicurato emerge un dato di metodo: quando il diniego cambia motivazione nel tempo (qui, dalla “partita LND” alla “dinamica diversa” e infine all’antifrode), conviene contestarne per iscritto le incongruenze, ma occorre essere consapevoli che l’attivazione dell’unità antifrode, se motivata, sposta la controversia fuori dalla competenza dell’Arbitro. In presenza di sospetti di frode seriamente argomentati, la via effettiva resta quella giudiziaria, dove sono possibili gli accertamenti che l’Arbitro non può disporre.
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