Inabilità temporanea da infortunio: contano i certificati medici in continuità, non la stima tardiva dell’impresa (Arbitro Assicurativo 443/2026)
Arbitro Assicurativo, decisione n. 443 del 9 giugno 2026 (riunione del 21 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Enrico Camilleri.
Il principio
L’eccezione di inammissibilità per “necessità di accertamento medico-legale” è infondata quando il compendio documentale, all’occorrenza integrato su richiesta del Collegio, è sufficiente a decidere: non vi è automatismo tra natura tecnica della questione e necessità di consulenza (il Collegio è peritus peritorum). La durata dell’inabilità temporanea si prova con una successione di certificati medici di proroga della prognosi, privi di soluzione di continuità; e il rimborso delle spese per farmaci e visite prescritti nell’immediatezza dell’infortunio spetta salvo che l’impresa provi — onere suo, ex art. 2697, comma 2, cod. civ. — la loro non pertinenza rispetto alla lesione.
Il fatto
Il ricorrente, titolare di una polizza infortuni, contestava la valutazione di un sinistro del 20 marzo 2025 (infortunio da morso di insetto): dall’evento era derivata un’inabilità temporanea certificata di circa settanta giorni, ma l’impresa — pur riconoscendo la copertura — aveva liquidato solo quindici giorni (1.050 euro), negando anche il rimborso di 136,77 euro di spese mediche. Il ricorrente chiedeva la rivalutazione del sinistro e il corretto indennizzo (4.316,77 euro), lamentando accertamenti tardivi e una gestione poco trasparente.
L’impresa eccepiva l’inammissibilità del ricorso ex art. 11, comma 8, del Decreto, trattandosi di controversia non documentale, bisognosa di accertamenti medico-legali; nel merito riteneva congrui i quindici giorni già liquidati e non pertinenti le spese mediche. Il ricorrente precisava in replica il periodo di inabilità (11 aprile – 18 giugno 2025, 69 giorni) e insisteva per il rimborso dei farmaci prescritti al pronto soccorso.
La motivazione
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare: nel procedimento operano i principi del processo civile, incluso quello per cui il giudice è peritus peritorum; nessun automatismo tra natura tecnica della questione e necessità di consulenza (Cass. 13603/2024), potendo il Collegio decidere sul compendio documentale, intellegibile e integrabile, nel rispetto dell’art. 3, comma 3, del Decreto. La controversia verte del resto sull’interpretazione delle clausole di polizza.
Pacifico che il sinistro rientri nella copertura (artt. 2.4.2 e 2.4.6 CGA), la lite riguarda la durata dell’inabilità temporanea e il rimborso delle spese. Poiché il ricorrente aveva prodotto solo parte della documentazione, dando però evidenza dell’invio all’impresa di un più ampio compendio, il Collegio disponeva un supplemento istruttorio (art. 3, comma 3), invitandolo a depositare i certificati già trasmessi e i giustificativi di spesa. La documentazione integrativa delinea un quadro inequivoco: una successione di certificati medici (11 aprile, 12, 22 e 30 maggio) proroga la prognosi senza soluzione di continuità, comprovando un’inabilità temporanea di 69 giorni — a fronte dei soli 15 riconosciuti dall’impresa (che era passata da 8 a 15 giorni senza specifica motivazione). Quanto alle spese per visite e farmaci (136,77 euro), il ricorrente ha documentato gli esborsi, mentre l’impresa — onerata ex art. 2697, comma 2, cod. civ. — non ha provato la loro non pertinenza rispetto alla lesione. Rideterminato l’indennizzo su 69 giorni e aggiunte le spese (136,77 euro, esclusi 3 euro di commissioni), dedotti i 1.050 euro già liquidati, residua un importo dovuto di 3.263,77 euro. Il ricorso è parzialmente accolto, oltre interessi dal reclamo, 200 euro a IVASS e 20 euro di rimborso.
Implicazioni pratiche
La decisione è utile per il contenzioso sull’inabilità temporanea da infortunio. Sul piano processuale, ridimensiona l’eccezione “serve una CTU”: l’Arbitro può decidere sui documenti e può anche sollecitarne l’integrazione. Ne discende un’indicazione pratica per l’assicurato: depositare fin dal ricorso tutta la certificazione medica — non basta averla inviata all’impresa — perché è su quella che si misura la durata dell’inabilità.
Sul merito, due leve. La durata dell’inabilità si dimostra con la catena di certificati di proroga della prognosi senza interruzioni: a fronte di essa, la stima riduttiva dell’impresa — specie se basata su un accertamento tardivo o priva di motivazione — non regge. E il rimborso delle spese per farmaci e visite prescritti nell’immediatezza dell’infortunio spetta salvo che l’impresa provi la loro estraneità alla lesione: l’onere è suo, e negarle in modo apodittico — dopo aver riconosciuto il sinistro — è contraddittorio. Documentare con cura prognosi e spese, e pretenderne dall’impresa una contestazione provata, è la via per ottenere l’indennizzo pieno.
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