Polizza fideiussoria e sottoscrizione offerta nel RTI: ammissibilità del soccorso istruttorio (TAR Sardegna n. 980 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure di gara, la produzione di una copia scannerizzata della garanzia provvisoria, sottoscritta digitalmente e corredata da appendici firmate da tutte le imprese del raggruppamento, equivale alla produzione della polizza in formato nativo digitale, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 82/2005. La carenza di sottoscrizione della polizza da parte delle mandanti, così come la mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte di una di esse, è sanabile mediante soccorso istruttorio, ove la disciplina di gara lo preveda espressamente e sempre che sussistano elementi univoci, quali la domanda di partecipazione, il DGUE e le tabelle dei costi della manodopera, idonei a garantire la riconducibilità dell’offerta all’intero RTI. In applicazione dei principi di fiducia e risultato, l’esclusione per difetto di sottoscrizione si rivela un rimedio sproporzionato, dovendo prevalere il dato sostanziale sul pedissequo formalismo.
Il Fatto
Una società consortile stabile impugnava l’aggiudicazione, in favore di un RTI concorrente, di un appalto per la manutenzione delle opere in verde, deducendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa. In particolare, la ricorrente contestava la mancata produzione della garanzia provvisoria in formato nativo digitale, la sottoscrizione della polizza da parte della sola mandataria, il difetto di firma di una mandante sulla dichiarazione di impegno a costituire il RTI e la sottoscrizione dell’offerta economica da parte della sola capogruppo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo legittimo il ricorso al soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante. In primo luogo, il Collegio ha chiarito che la produzione di una copia scannerizzata firmata digitalmente equivale sostanzialmente alla produzione del documento in formato nativo digitale, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale. In ogni caso, la garanzia provvisoria sarebbe stata comunque sanabile, in forza dell’espressa previsione del disciplinare di gara, che ammetteva la regolarizzazione delle polizze prive di una o più caratteristiche, ivi inclusa l’intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI.
Sulla contestata mancata sottoscrizione della polizza da parte delle mandanti, il giudice ha osservato che essa trovava giustificazione nel mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria, e che la successiva produzione di appendici sottoscritte da tutte le imprese aveva comunque sanato ogni carenza.
Quanto all’offerta economica, il TAR ha condiviso il più recente orientamento giurisprudenziale, richiamando il Consiglio di Stato, 7 gennaio 2026, n. 113, secondo cui la mancata sottoscrizione da parte di una mandante è irrilevante quando non comporti reale incertezza sul contenuto e sulla provenienza dell’offerta. Nel caso di specie, la riconducibilità era assicurata da plurimi elementi concordanti: la domanda di partecipazione sottoscritta da tutti, la presentazione dei DGUE e la sottoscrizione delle tabelle dei costi della manodopera da parte dell’intero raggruppamento.
In relazione alla valutazione dell’offerta tecnica, il Collegio ha infine ribadito l’ampia discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per travisamento o manifesta irragionevolezza. La disponibilità di mezzi e attrezzature è stata qualificata come requisito di esecuzione, la cui verifica è demandata alla fase successiva all’aggiudicazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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