Fulmine e cisterna interrata: niente indennizzo per il danno indiretto, e il rimborso spese richiede la prova dei costi (Arbitro Assicurativo 522/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 522 del 19 giugno 2026 (riunione del 28 maggio 2026) — Presidente Giovanni Stella, Relatore Giovanni Maria Berti De Marinis.

Il principio

Nella polizza danni al fabbricato, la garanzia che copre i “danni materiali e diretti” da fulmine non si estende al danno soltanto indiretto — quello non immediatamente collegato all’evento ma legato a esso come conseguenza (artt. 1.1 e 2.1 CGA): se il fulmine non colpisce il fabbricato o sue parti, ma ne deriva solo mediatamente un danno a una cisterna interrata, l’indennizzo non spetta. La copertura per fuoriuscita d’acqua da rottura accidentale di impianti può comprendere, per interpretazione sistematica delle CGA, anche le spese di ricerca e ripristino delle tubazioni interrate a prescindere da un danno al fabbricato; ma tale copertura opera solo “a rimborso” delle spese effettivamente sostenute, che l’assicurato ha l’onere di provare. Le osservazioni della replica che qualificano diversamente il fatto, senza mutare petitum e causa petendi, sono legittima emendatio libelli, non mutatio.

Il fatto

La ricorrente, titolare di una polizza danni sul fabbricato, lamentava il diniego di copertura per i danni a una cisterna interrata di raccolta dell’acqua piovana, nell’area di pertinenza dell’immobile, che attribuiva alla caduta di un fulmine il 1° maggio 2025. Chiedeva l’indennizzo o, in alternativa, la riapertura del sinistro. Deduceva che la cisterna, struttura in muratura funzionalmente collegata all’abitazione, rientrasse nella nozione di “Fabbricato”, e che la rottura accidentale con fuoriuscita d’acqua attivasse la relativa garanzia.

L’impresa ribadiva la legittimità del diniego: il danno non sarebbe materiale e diretto (art. 1.1 CGA), ma meramente consequenziale; e la copertura per fuoriuscita d’acqua (art. 1.2.3 CGA) non opererebbe, mancando un danno diretto al fabbricato e non riguardando le spese tubazioni collocate nei muri o nei pavimenti. In controreplica eccepiva l’inammissibilità delle domande nuove ex art. 10, comma 2, e l’inammissibilità ex art. 11, comma 8, per necessità di accertamenti tecnici. Su invito del Collegio, la ricorrente depositava una relazione tecnica e una fattura pro forma.

La motivazione

Il Collegio esclude anzitutto la mutatio libelli: le osservazioni della replica non modificano petitum né causa petendi, configurando al più una legittima emendatio, connessa alla vicenda dedotta e non lesiva delle difese avversarie (Cass. 20870/2019; Cass. 4115/2024). Respinge anche l’eccezione ex art. 11, comma 8, decidendo su fatti in larga parte non controversi. Qualifica la cisterna interrata in muratura come “Fabbricato”, alla luce del glossario delle CGA, che vi include le opere interrate e gli impianti a servizio dell’immobile.

Sul merito, però, il danno da fulmine risulta indiretto: dalla stessa ricostruzione della ricorrente il fulmine non ha colpito il fabbricato né la cisterna, ma avrebbe solo mediatamente generato il danno; l’art. 1.1 CGA copre i danni “materiali e diretti” e l’art. 2.1 esclude i danni “indiretti”, sicché l’indennizzo non spetta a questo titolo. Quanto alla garanzia per fuoriuscita d’acqua (art. 1.2.3 CGA), non risultano provati danni al fabbricato causati dall’acqua; e, pur ammettendo per interpretazione sistematica (art. 3.2.3, lett. f) che la copertura comprenda le spese di ricerca e ripristino delle tubazioni interrate anche senza danno al fabbricato, si tratta di copertura “a rimborso” delle spese effettivamente sostenute. La ricorrente, su richiesta del Collegio, ha depositato solo un preventivo/perizia privo di documentazione fotografica e senza prova delle spese realmente sostenute: la copertura non è quindi applicabile in concreto. Il Collegio non accoglie il ricorso.

Implicazioni pratiche

La decisione è ricca di indicazioni per il contenzioso sulle polizze casa. Primo: la distinzione tra danno diretto e indiretto è decisiva — se l’evento coperto (il fulmine) non colpisce il bene assicurato ma vi si ricollega solo come conseguenza mediata, la garanzia “danni materiali e diretti” non opera. Secondo: la qualificazione del bene conta — una cisterna interrata in muratura può rientrare nel “Fabbricato” secondo il glossario di polizza, che va sempre letto insieme alle CGA.

Terzo, e dirimente sul piano operativo: le coperture “a rimborso” (qui ricerca e ripristino di tubazioni interrate) esigono la prova delle spese effettivamente sostenute — fatture quietanzate, non un preventivo. Chi assiste l’assicurato deve costruire il fascicolo con documentazione fotografica del danno e giustificativi di spesa: senza di essi, anche una copertura astrattamente applicabile resta inattivabile. Sul rito, infine, la replica può riqualificare giuridicamente il fatto senza incorrere nel divieto di domande nuove, purché non muti petitum e causa petendi.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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