Specificità dell’appello: nessun onere di trascrizione delle parti impugnate se la censura attinge la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. 3 n. 120 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, ma non è richiesto l’onere di trascrivere le parti del provvedimento impugnato. È sufficiente che la censura, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, contrasti le ragioni addotte dal primo giudice e consenta al giudice dell’impugnazione di determinare la base giuridica del controllo sulla decisione. La mancata trascrizione non può essere sanzionata quando il motivo d’appello sottoponga a critica la ratio decidendi della sentenza di primo grado, minandone il fondamento logico-giuridico.
Il Fatto
La danneggiata convenne in giudizio l’associazione proprietaria di un maneggio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un calcio sferrato da un cavallo. L’associazione chiamò in causa la compagnia assicuratrice e la federazione sportiva, chiedendo di essere manlevata. Il Tribunale accolse la domanda risarcitoria e, nella motivazione, ritenne infondate le domande di garanzia, dichiarando la compagnia non responsabile per la fondatezza dell’eccezione di compromesso e la federazione per difetto di legittimazione passiva.
L’associazione propose appello, deducendo la tardività dell’eccezione di compromesso sollevata dalla compagnia, l’errata interpretazione del contratto di assicurazione e l’illegittima regolazione delle spese. La Corte d’appello dichiarò l’appello inammissibile per difetto di specificità, osservando che l’appellante non aveva trascritto le parti del provvedimento impugnato né enunciato le argomentazioni idonee a incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 342 c.p.c., rilevando la manifesta fondatezza della censura. I giudici di legittimità hanno preliminarmente constatato che la sentenza di primo grado, pur non recando alcuna statuizione dispositivo sulle domande di garanzia, conteneva nella motivazione la statuizione secondo cui la compagnia e la federazione “devono considerarsi non responsabili dell’accaduto”, per la fondatezza rispettivamente dell’eccezione di compromesso e dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva.
La Corte ha richiamato il principio consolidato delle Sezioni Unite n. 36481 del 2022, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo riformato dal d.l. n. 83/2012, non impongono forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, essendo sufficiente una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, accompagnata da una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, in ragione della natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello.
Applicando tale principio, la Corte ha rilevato che il primo motivo d’appello aveva specificamente censurato l’unica ratio decidendi che aveva condotto al rigetto della domanda di garanzia, ossia la sussistenza e l’operatività della clausola arbitrale invocata dalla compagnia. La corte territoriale avrebbe dovuto delibare tale motivo, concernente la tardività dell’eccezione di compromesso e la sua non rilevabilità d’ufficio, senza poter dichiarare l’inammissibilità del gravame.
La Corte ha inoltre precisato che nessun onere di trascrizione delle parti del provvedimento impugnato è imposto dalla legge e che la mancata riproduzione non assume carattere decisivo quando la censura sia comunque idonea a minare il fondamento logico-giuridico della decisione. Ha infine richiamato il principio sovranazionale per cui non è consentito dichiarare inammissibile un ricorso quando il ricorrente abbia comunque messo il giudice in condizione di determinare la base giuridica del controllo sulla decisione impugnata. Il secondo motivo, concernente la nullità processuale, è stato dichiarato assorbito.
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Nota della Redazione
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