Morso di cane: il terzo danneggiato non ha azione diretta contro l’assicuratore del responsabile (Arbitro Assicurativo 508/2026)
Arbitro Assicurativo, decisione n. 508 del 16 giugno 2026 (riunione del 21 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Stefano Cherti.
Il principio
Nell’assicurazione della responsabilità civile il terzo danneggiato è estraneo al rapporto tra danneggiante e assicuratore e, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge (tipicamente la R.C. Auto), non ha azione diretta nei confronti dell’impresa del responsabile. Il pagamento diretto al terzo ex art. 1917, comma 2, cod. civ. non muta i soggetti del rapporto, che restano assicuratore e assicurato. Ne consegue che, nel danno da animali ex art. 2052 cod. civ. coperto da una garanzia R.C.T., il ricorso all’Arbitro proposto dal terzo danneggiato contro l’impresa del proprietario dell’animale è inammissibile per difetto di legittimazione attiva (art. 9, comma 1, lett. d, del d.m. n. 215/2024).
Il fatto
La ricorrente, morsa il 3 novembre 2024 da un cane di grossa taglia non adeguatamente controllato, riportava lesioni alla gamba sinistra. La compagnia del proprietario dell’animale, titolare di una polizza casa multirischi con garanzia “Responsabilità Civile verso Terzi”, le offriva 3.852,50 euro a titolo di risarcimento. Ritenendo incongrua l’offerta — errato il calcolo delle percentuali di invalidità, mancata personalizzazione del danno biologico, omessa liquidazione del danno morale — la danneggiata presentava reclamo e poi ricorso all’Arbitro, chiedendo un’offerta risarcitoria integrativa.
L’impresa eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva: il ricorso era proposto dalla terza danneggiata, estranea al contratto, priva di azione diretta; in subordine, l’inammissibilità per superamento della soglia di valore e per mancata produzione di documentazione medico-legale a prova del maggior danno. Precisava di aver comunque messo a disposizione la somma, incassata dalla ricorrente.
La motivazione
Il Collegio inquadra la fattispecie nell’art. 2052 cod. civ., che fonda la responsabilità oggettiva del proprietario dell’animale sul rapporto di proprietà e sul nesso causale con l’evento dannoso. Prima di ogni esame del merito affronta però l’eccezione di inammissibilità ex art. 9, comma 1, lett. d), del Decreto. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di R.C., il danneggiato non può agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile, salvi i casi eccezionali di legge, essendo estraneo al rapporto danneggiante-assicuratore (Cass. 5259/2021); e la facoltà di pagamento diretto al terzo ex art. 1917, comma 2, cod. civ. non muta i soggetti del rapporto assicurativo (Cass. 26019/2011).
Nello stesso senso la giurisprudenza di merito: l’obbligazione dell’assicuratore verso l’assicurato è autonoma e distinta da quella risarcitoria verso il danneggiato, anche quando l’indennità sia materialmente pagata al terzo ex art. 1917, comma 2; in mancanza di una normativa specifica come quella della R.C. Auto, il terzo non ha azione diretta (Trib. L’Aquila 358/2023; Trib. Crotone 341/2020; App. Milano 4263/2016). Non essendovi alcun riferimento normativo o contrattuale che riconosca al terzo danneggiato ex art. 2052 cod. civ. un’azione diretta contro l’impresa del responsabile, il Collegio ritiene fondata l’eccezione e dichiara il ricorso inammissibile.
Implicazioni pratiche
La decisione delimita l’accesso all’Arbitro sul versante soggettivo. Fuori dalla R.C. Auto — dove l’azione diretta è prevista dalla legge — il terzo danneggiato da un sinistro coperto da una R.C.T. (qui il morso di cane) non ha titolo per agire contro l’assicuratore del responsabile: il rapporto contrattuale lega solo impresa e assicurato, e il pagamento diretto ex art. 1917, comma 2, non crea alcun legame diretto con il terzo.
Sul piano operativo, chi assiste un danneggiato da animale (o da altra fattispecie R.C. non-auto) deve dirigere la pretesa verso il responsabile civile — il proprietario dell’animale — non verso la sua compagnia, e la sede è quella ordinaria, non l’Arbitro. L’offerta transattiva dell’impresa, ancorché incassata, non trasforma il danneggiato in parte del contratto assicurativo: per contestarne la congruità occorre agire contro il danneggiante nelle forme di legge.
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