Sospensione Covid della prescrizione nelle intimazioni di pagamento (Cass. civ. Sez. L n. 24696 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime emergenziale da Covid-19, l’art. 68 del d.l. n. 18/2020 non disciplina soltanto la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, ma si estende alla notificazione dell’intimazione di pagamento. Per effetto del rinvio operato da tale disposizione, la sospensione della prescrizione resta regolata dall’art. 12 del d.lgs. n. 159/2015. Le intimazioni non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, il cui termine di notifica era pendente all’8 marzo 2020, sono prorogate di 542 giorni; quelle in scadenza nel medesimo periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023. È quindi erroneo computare la prescrizione applicando soltanto la sospensione dei termini di versamento.
Il Fatto
La controversia nasce dall’opposizione a un’intimazione di pagamento notificata il 30 ottobre 2021, relativa a contributi dovuti per il 1992 e già iscritti in una cartella notificata il 2 luglio 2002. Il Tribunale dichiarava l’opposizione inammissibile perché proposta oltre il termine previsto dall’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999.
La Corte d’appello riformava integralmente la decisione. Riteneva l’opposizione ammissibile, poiché diretta a far valere la prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella, e dichiarava non dovute le somme intimate. Nel calcolo del quinquennio tra una precedente intimazione, notificata il 28 novembre 2015, e quella controversa, considerava una sospensione emergenziale complessiva di 311 giorni. L’ente previdenziale ricorreva per cassazione, contestando proprio tale criterio di computo.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta alla Cassazione riguarda l’individuazione della disciplina emergenziale applicabile alla prescrizione quando l’atto rilevante è un’intimazione di pagamento. Il d.l. n. 18/2020 contempla due sospensioni distinte. L’art. 67 concerne i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori. L’art. 68 riguarda invece i termini dei versamenti derivanti da cartelle e dagli altri atti espressamente richiamati.
La Corte precisa che la sospensione dei termini per compiere atti o attività amministrative non coincide con la sospensione della prescrizione dei crediti interessati. Quest’ultima costituisce una disciplina speciale, collegata alla condizione del titolare del diritto e diversamente modulata secondo l’attività sospesa. Occorre dunque verificare se la notificazione dell’intimazione ricada nell’art. 67 oppure nell’art. 68.
Il Collegio aderisce all’orientamento già espresso dalle pronunce richiamate nel provvedimento. Secondo tale indirizzo, l’art. 68 comprende anche la notificazione dell’intimazione di pagamento. Ne consegue l’applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, che impone di distinguere due ipotesi. Per le intimazioni non in scadenza nel periodo indicato dalla disciplina emergenziale, con termine pendente all’8 marzo 2020, opera automaticamente la proroga di 542 giorni. Per quelle in scadenza opera invece la proroga biennale fino al 31 dicembre 2023.
La Corte d’appello aveva considerato la sospensione dei termini di versamento e aveva quantificato in 311 giorni il periodo da aggiungere al decorso prescrizionale. Non aveva invece applicato la specifica sospensione della prescrizione risultante dal combinato disposto degli artt. 68 del d.l. n. 18/2020 e 12 del d.lgs. n. 159/2015. L’errore incide direttamente sulla verifica del decorso del termine quinquennale tra le due intimazioni.
Il ricorso viene quindi accolto. La sentenza è cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, affinché rinnovi il calcolo attenendosi ai principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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