Immagine pubblicata senza consenso: il danno da “prezzo del consenso” non richiede finalità commerciali (Cass. 1169/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 1169 del 20 gennaio 2026 (R.G.N. 14466/2023) — Presidente Antonietta Scrima, Relatore Marco Dell’Utri.

Il principio di diritto

L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui dà luogo al risarcimento anche del danno patrimoniale, quantificabile — ove non siano dimostrabili specifiche voci di pregiudizio — nel c.d. prezzo del consenso, ciòè nella somma che il danneggiato avrebbe presumibilmente richiesto per acconsentire alla pubblicazione, determinata in via equitativa in base al vantaggio economico conseguito dall’autore. Tale risarcimento non presuppone che chi ha utilizzato l’immagine persegua finalità commerciali: rileva lo sfruttamento dell’immagine come bene economico, sicché anche un’associazione senza scopo di lucro che se ne avvalga come tecnica di comunicazione pubblicitaria è tenuta al risarcimento.

Il fatto

I genitori di una minore, quali esercenti la responsabilità genitoriale, agiscono contro un’associazione ONLUS per il risarcimento dei danni conseguenti alla pubblicazione, sul sito e sul profilo Facebook dell’associazione, della fotografia della figlia accanto a una dicitura, senza il previo consenso della minore o dei genitori. Il Tribunale e la Corte d’appello di Roma rigettano: pur essendo la pubblicazione illecita, gli attori non avrebbero provato conseguenze dannose, escludendosi sia il danno non patrimoniale in re ipsa, sia il danno patrimoniale, perché l’associazione non avrebbe usato l’immagine per finalità commerciali. Segue ricorso per cassazione su due motivi; il Procuratore generale conclude per l’accoglimento.

La motivazione

Sul danno non patrimoniale la censura è inammissibile: la Corte territoriale, escluso il danno in re ipsa, ha ritenuto non provate apprezzabili conseguenze dannose sulla base di una valutazione complessiva degli elementi istruttori, non rivedibile in sede di legittimità.

È invece fondata la censura sul danno patrimoniale. La Corte d’appello ha fatto falsa applicazione dell’art. 2056 c.c. (che richiama l’art. 1223 c.c.), travisando il precedente richiamato (Cass. n. 11768/2022): il risarcimento commisurato al prezzo del consenso non richiede affatto che il titolare del sito su cui è avvenuta la divulgazione persegua finalità commerciali. In quel precedente il diniego si fondava su indici specifici — scarsa notorietà della persona, assenza di finalità pubblicitarie o di intrattenimento, brevissima durata dell’esposizione — che escludevano un danno apprezzabile, non sul fatto che l’utilizzatore non svolgesse attività commerciale. Nel caso in esame, invece, il volto di una minorenne piangente è stato esposto per quasi tre mesi, sfruttandone il significato simbolico per attirare l’attenzione dei visitatori: una vera e propria tecnica di comunicazione pubblicitaria, di cui l’associazione si è avvalsa per accrescere il proprio seguito benché priva di scopo di lucro. Lo sfruttamento dell’immagine come bene economico si converte in un danno economico per il titolare, da risarcire in via equitativa con riferimento al prezzo del consenso (anche secondo i criteri dell’art. 158, comma 2, l. n. 633/1941); la concreta apprezzabilità dell’utilità è questione di merito rimessa al giudice del rinvio. Il secondo motivo, sulle spese, resta assorbito.

Il dispositivo: la Corte accoglie il primo motivo nei limiti di motivazione, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

La pronuncia sgancia il danno patrimoniale da pubblicazione illecita dell’immagine dal requisito della finalità commerciale in senso stretto. Ciò che conta è che l’immagine sia stata sfruttata come bene economico per attrarre attenzione o consenso: anche un ente non profit, un’associazione o un soggetto istituzionale che usi l’altrui immagine come leva comunicativa può essere condannato al prezzo del consenso, liquidato equitativamente in base al vantaggio conseguito. Per chi tutela il danneggiato — a maggior ragione se minorenne — conviene impostare la domanda anche sul piano patrimoniale, documentando durata, collocazione e funzione promozionale dell’esposizione; per chi gestisce siti, social o campagne, resta ferma la regola: senza consenso, l’uso dell’immagine espone al risarcimento a prescindere dallo scopo di lucro.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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