Danni da fauna selvatica e onere di prova della dinamica del sinistro (Cass. civ. n. 11650 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per danni cagionati da animali, l’art. 2052 cod. civ. non configura una presunzione di colpa dell’animale, ma un criterio di imputazione oggettivo della responsabilità. Il danneggiato è onerato di provare la esatta e completa dinamica dell’incidente, dimostrando che l’evento è stato causato dal comportamento dell’animale in correlazione con la condotta di guida del conducente. La sola dimostrazione dell’impatto tra veicolo e animale non è sufficiente. In mancanza di tale prova, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, nemmeno parziale, salva la valutazione d’ufficio dell’eventuale concorso colposo ex art. 1227 cod. civ..
Il Fatto
La ricorrente convenne in giudizio la Regione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’autovettura a seguito dell’impatto con un capriolo lungo una strada provinciale. Il Giudice di pace accolse la domanda, condannando l’ente al risarcimento sul presupposto della responsabilità ex art. 2043 cod. civ.. La Regione propose appello e il Tribunale riformò integralmente la decisione, rigettando la domanda attorea. Avverso tale pronuncia la danneggiata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto ribadito che l’individuazione della norma regolatrice del criterio di imputazione non implica una riqualificazione della domanda, potendo il giudice applicare una diversa regola di responsabilità anche in assenza di impugnazione della statuizione sul titolo. La censura relativa alla mancata qualificazione ex art. 2052 cod. civ. è stata ritenuta non decisiva, avendo il giudice di merito compiutamente valutato la vicenda anche alla luce di tale fattispecie.
Il Supremo Collegio ha dato continuità ai princìpi enunciati dalle sentenze nn. 2526 e 2528 del 2026, che hanno operato una sistemazione organica della materia. La responsabilità per danni da fauna selvatica è retta dall’art. 2052 cod. civ., il quale non prevede un concorso fra presunzioni con l’art. 2054 cod. civ., ma un criterio di imputazione oggettivo. L’onere probatorio del danneggiato si sostanzia nella dimostrazione della esatta dinamica del sinistro, comprensiva del comportamento dell’animale e della condotta di guida nella loro reciproca correlazione.
La decisione impugnata è risultata conforme a tali regulae iuris. Il Tribunale aveva accertato che il compendio istruttorio provava esclusivamente l’avvenuto impatto tra il veicolo e l’animale, senza offrire alcun elemento in ordine alla condotta del conducente, alla velocità di marcia o al livello di attenzione. La lacuna probatoria sulla dinamica è stata ritenuta assorbente anche rispetto alla riqualificazione ex art. 2052 cod. civ., posto che il danneggiato è comunque tenuto a una prova rigorosa dei fatti costitutivi della domanda.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, essendo irrilevante discutere della imputabilità all’ente ex art. 2043 cod. civ. I danni da fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. esclusivamente a norma dell’art. 2052 cod. civ. secondo orientamento consolidato. Ogni questione al riguardo è assorbita dal dirimente rilievo della carente dimostrazione della dinamica dell’incidente e della causale riconducibilità dello stesso alla condotta dell’animale. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2052 c.c. – Danno cagionato da animali
- Art. 2054 c.c. – Circolazione di veicoli