Payback dispositivi medici: sugli importi regionali decide il giudice ordinario (TAR Lazio n. 14373 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema del payback dei dispositivi medici, gli atti statali che fissano i tetti di spesa, certificano lo sforamento e disciplinano il ripiano restano soggetti alla giurisdizione amministrativa. Il meccanismo riferito alle annualità considerate non viola l’affidamento né opera retroattivamente, poiché l’obbligo di contribuzione era conoscibile nei suoi elementi essenziali sin dall’introduzione della disciplina. La determinazione regionale dei singoli importi, fondata su verifiche contabili e calcoli vincolati, non esprime invece potere autoritativo e instaura un rapporto obbligatorio paritario. La controversia sul quantum riguarda un diritto soggettivo e appartiene al giudice ordinario, dinanzi al quale la causa può essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale ha impugnato gli atti statali di attuazione del payback per il quadriennio 2015-2018, insieme alla determinazione regionale che aveva ripartito tra i fornitori l’onere derivante dal superamento del tetto di spesa. Ha contestato la compatibilità costituzionale ed europea del sistema, la tardiva fissazione dei tetti regionali, la lesione dell’affidamento e l’asserita alterazione dell’equilibrio economico delle gare.

Con motivi aggiunti la società ha censurato il successivo ricalcolo regionale delle somme dovute. Il Collegio ha quindi esaminato separatamente la legittimità degli atti generali ministeriali e la natura della pretesa cristallizzata nelle determinazioni regionali. Prima della decisione ha sottoposto alle parti il possibile difetto di giurisdizione sugli atti applicativi.

La Motivazione della Corte

Il TAR ricostruisce la disciplina introdotta dall’art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015. Il superamento del tetto regionale pone a carico dei fornitori una quota crescente del ripiano, distribuita secondo l’incidenza del fatturato di ciascuna impresa sulla spesa regionale. Gli interventi del 2019 e del 2022 hanno reso operativo il meccanismo, certificando gli scostamenti e definendo la procedura applicativa. Non hanno però introdotto ex novo l’obbligo sostanziale.

Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, il Collegio esclude i dubbi di costituzionalità. Il payback costituisce un contributo solidaristico diretto a razionalizzare la spesa sanitaria e rispetta la riserva di legge dell’art. 23 Cost. La disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri di quantificazione. Non sussiste retroattività, perché dal 2015 le imprese conoscevano il tetto di spesa e il possibile obbligo di ripiano. La successiva riduzione al 48 per cento, estesa a tutti i fornitori dalla sentenza n. 139 del 2024, rafforza la proporzionalità del sistema.

Il Collegio respinge anche le censure sull’affidamento e sulle procedure di gara. Il ripiano non modifica quantità e prezzi dei singoli contratti, ma opera dall’esterno sul fatturato complessivo maturato verso il servizio sanitario. La misura del tetto nazionale era già nota ed è stata poi riprodotta per i tetti regionali. Secondo il TAR, un operatore diligente doveva quindi considerare l’alea del recupero nella propria strategia economica. Non è stata inoltre dimostrata un’incidenza eccessiva sui margini di utile. Ne consegue il rigetto dell’impugnazione degli atti statali e delle richieste di rinvio alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia.

Quanto agli atti regionali, la sentenza valorizza l’assenza di discrezionalità. La Regione verifica la coerenza dei dati contabili, forma l’elenco dei fornitori e applica percentuali già stabilite dalla legge e dagli atti ministeriali. Tale attività è meramente tecnica, ricognitiva e matematica. Non incide su un interesse legittimo, ma determina il quantum di un’obbligazione patrimoniale e fronteggia il diritto soggettivo dell’impresa al corretto calcolo. Per questo il TAR dichiara inammissibili, per difetto di giurisdizione, le domande rivolte contro la determinazione regionale e il successivo ricalcolo. Indica il giudice ordinario e precisa che, per questa parte, la causa può essere riassunta entro il termine di legge. Le spese sono compensate in ragione della complessità delle questioni.

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Nota della Redazione

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