Spese di lite maggiorate di interessi legali dal passaggio in giudicato (TAR Molise n. 9 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la somma dovuta a titolo di spese giudiziali deve essere maggiorata degli interessi legali corrispettivi, ex art. 1282 cod. civ., a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che costituisce il titolo della pretesa e fino al soddisfo. Il dies a quo coincide con il formarsi del giudicato e non con la notifica in forma esecutiva del provvedimento. L’adempimento parziale intervenuto in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere per la parte soddisfatta, con spese a carico dell’amministrazione. Residua invece l’interesse alla decisione sulle voci ancora non corrisposte, sulle quali il ricorso è fondato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Termoli la condanna della Regione Molise al pagamento di una somma e delle spese di lite. Il Tribunale di Campobasso, respingendo l’appello dell’ente, aveva confermato la decisione e liquidato le ulteriori spese del secondo grado. Entrambe le sentenze erano state notificate in forma esecutiva e la sentenza di appello era divenuta definitiva.
Perdurando l’inadempimento, il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza chiedendo l’ordine di pagamento, la fissazione di un termine, una penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. La Regione si è costituita chiedendo un rinvio per adempiere e depositando gli atti di impegno di spesa. In corso di causa sono intervenuti pagamenti parziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. La documentazione attestava il passaggio in giudicato delle sentenze e la notifica della sentenza di appello, munita di formula esecutiva, all’amministrazione debitrice. Il ricorso è dunque ammissibile.
Sul pagamento della sorte capitale e degli accessori già corrisposti, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, richiamando il principio per cui l’adempimento dell’amministrazione in pendenza di giudizio impone tale declaratoria con spese a carico dell’ente, secondo l’insegnamento di Consiglio di Stato sez. V n. 9906/2023 e TAR Lazio n. 3297/2023.
Quanto alle voci residue, il ricorso è stato ritenuto fondato. Non risultava corrisposta la somma dovuta per le spese di procedimento, non contestata dalla Regione. Parimenti dovuti sono stati considerati gli interessi legali sulle spese di lite, rimborsate solo con ritardo. Il Collegio ha richiamato il principio per cui la somma dovuta a titolo di spese giudiziali va maggiorata degli interessi corrispettivi dalla data del passaggio in giudicato fino al soddisfo, come affermato da TAR Abruzzo n. 288/2023.
Applicando tale criterio, gli interessi sono stati calcolati dal formarsi del giudicato fino al mese in cui è intervenuta la determina di liquidazione e la comunicazione del pagamento. Il Tribunale ha quindi ordinato alla Regione di eseguire i pagamenti residui nel termine di trenta giorni, nominando per l’ipotesi di inottemperanza un commissario ad acta individuato ratione muneris nel dirigente regionale competente.
Il Collegio ha escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della nomina del commissario, salva diversa valutazione su nuova istanza di parte in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Le spese del giudizio sono state poste a carico della Regione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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